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LEGGE 1/2002
Articolo 1
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed
emergenza infermieristica
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di
tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure
concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le
Residenze sanitarie assistenziali e le Case di riposo, previa autorizzazione
della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle
corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale
di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre
cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del Ccnl
integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 31 del Ccnl integrativo del 20 settembre
2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i
criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre
2003, anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei
limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende
ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di
riabilitazione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le
Case di riposo previa autorizzazione della regione, possono remunerare agli
infermieri dipendenti, in forza di un contatto con l'Azienda, prestazioni
orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle
proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime
libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di
appartenenza, al lavoro subordinato, ai
soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati
all'Inail.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici
sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni
come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di
istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi
titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni
aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e
l'attività delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di
appartenenza e i tetti massimi individuali
della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario
di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino
all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque,
non oltre la data del 31 dicembre 2003.
7. Il Ministro della Salute sentito il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali
dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni
sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000,
n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta
integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati
a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con
lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di
addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della Commissione
esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per 1'operatore
socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo
intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato-regioni tra il
Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura
è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in
assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con
l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in
base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente
alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o
sotto la sua supervisione.
9. Il conseguimento
del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche,
e delle professioni sanitarie organizzato dalle università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo
valutabile ai fini della carriera.
10. I diplomi conseguiti in base alla normativa precedente dagli appartenenti
alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10
agosto 2000 n. 251 e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini
dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai Master ed agli altri corsi
di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle
Università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla
lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai
corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie".
10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre
Istituzioni e Enti che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie possono
assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in
altri Paesi dell'Unione Europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui
al comma 1. 10-ter. Il Ministro della Salute può autorizzare le Regioni a
compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto
ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia
della specifica professione.
11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'accordo tra
Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
Firmato
CIAMPI, Presidente della Repubblica
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SIRCHIA, Ministro della sanità |
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