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MINISTERO DELLA SANITÀ
Decreto 14 settembre 1994, n. 739.
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente
profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è
responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
3. L’infermiere:
a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettività;
b)
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del
personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza
o libero-professionale.
4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è
intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle cono- scenze
cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche
prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatrica: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio Sanitario
Nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della
sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità
e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che
costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche
nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La
natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di
obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di
fatto.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al
relativo albo professionale.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i
diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che
sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini
dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
il Ministro: COSTA
Visto, il Guardiasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 259 |
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