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La responsabilità per la somministrazione dei farmaci:
Pur essendo unitario l’atto di somministrazione della terapia è possibile ,da un punto giuridico scomporlo in due distinti momenti:
1)l’atto di prescrizione, di competenza medica;
2)l’atto di somministrazione,di competenza infermieristica
Questa distinzione può venire meno nelle situazioni di emergenza sia clinica che circonstanziale ovvero legata nelle situazioni contingenti.In questo caso l’infermiere agisce di conseguenza ,potendo somministrare farmaci senza prescrizione medica e non essendo punibile ai sensi dell’art.54 del codice penale che regola lo stato di necessità.