Congresso Nazionale Aniarti 2007
Per l'attivita' quotidiana, per l'assunzione di responsabilita', per l'etica della decisione.
Rimini (RN), 15 Novembre - November 2004 / 17 Novembre - November 2004
» Indice degli atti del programma
Sessioni Parallele: Auditorium
16 Novembre - November 2001: 14:40 / 17:00
Quali
i nuovi confini dell'Assistenza Infermieristica in Area Critica?
per
l'attivita' quotidiana, per l'assunzione di responsabilita', per l'etica della
decisione.
Dr. Mirco Margiocco, Sostituto Procuratore della Repubblica, Modena
PROFILI GENERALI DI RESPONSABILITA'
PENALE
A CARICO DELL'INFERMIERE
PROFESSIONALE
* * * * *
- Nell'affrontare il tema di questa relazione ritengo
opportuno formulare una premessa sui contenuti della mia esposizione.
- Non è infatti ad un "giurista" che compete
l'individuazione precisa degli interventi che un infermiere può
correttamente compiere ovvero delle relative modalità di espletamento delle
proprie mansioni, essendo queste tematiche legate alla disciplina della
medicina legale.
- Il contributo che credo invece di poter dare alla
preparazione professionale della categoria infermieristica è quello di
delineare i metodi con cui i quali pervenire ad una maggiore consapevolezza
dell'ambito del proprio intervento attraverso l'applicazione dei principi
generali del diritto penale in tema di responsabilità per colpa, con
particolare riferimento a due tipologie specifiche di reato, connessi ad
eventi lesivi della salute del paziente: le lesioni personali colpose
(art. 590 c.p.) e l'omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Per questo, penso sia doveroso fornire in questa sede una
panoramica generale sulla consistenza attuale del concetto giuridico di
colpa di cui può farsi carico all'infermiere dopo l'approvazione della
legge n. 42 del 1999 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie),
con attenzione anche al problema del monitoraggio del paziente.
-
-
L’abolizione del c.d.
mansionario
(d.p.r. 225/74, d.p.r. 163/75 e d.p.r. n. 680/68) e della definizione di
“ausiliario” del ruolo della professione infermieristica, frutto
dell'approvazione della legge n. 42 del 1999, hanno certamente accentuato,
oltre alla rilevanza del ruolo dell'infermiere professionale, anche i suoi
possibili ambiti di responsabilità.
-
Parimenti, la legge sulla
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” del 10
agosto 2000 n. 251, ha ribadito l’espansione della dimensione della figura
dell’infermiere professionale; in particolare, credo sia di notevole rilievo
la previsione del riconoscimento alla categoria infermieristica di un ruolo
di “pianificazione per obiettivi di assistenza” (v. art. 1). La circostanza
che competa alla stessa categoria interessata, la pianificazione e quindi
l’organizzazione delle proprie attività professionali, appare conquista di
non scarso rilievo.
-
-
Connotazioni particolari
assume nel nostro ordinamento la colpa (per imperizia) del
professionista, dal momento che per questa si è posto nella pratica uno
specifico dilemma: il professionista – in sede di giudizio penale - deve
essere chiamato a rispondere solo per colpa grave (art. 2236 c.c.) ovvero
quest’ultima norma, quale precetto eccezionale, è di stretta
interpretazione?
-
La soluzione a cui pare
essere pervenuta la più recente giurisprudenza è nel senso che, per
l’affermazione della responsabilità del professionista, valga la disciplina
generale sulla colpa, senza nessuna restrizione particolare, salva la
valutazione della speciale difficoltà della prestazione quale indice di un
minor grado di colpa, in sede di comminazione della pena (art. 133 c.p.).
-
Su questo argomento, v.:
-
ANNO/NUMERO:
9801693 RIVISTA: 210351
-
SENT.: 01693
29/09/1997 - 11/02/1998 SEZ.: 4
-
PRES.: Nappi
M EST.: Losapio MD
-
P.M.: Galati G
-
RIC.: Azzini ed altro
-
(Annulla senza
rinvio, App. Venezia, 18 aprile 1996).
-
609080
-
REATO - ELEMENTO
SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - Colpa
professionale medica - art. 2236 cod. civ. - Applicabilita' -
-
Esclusione -
Ragione.
-
589011
-
PROFESSIONISTI -
MEDICI E CHIRURGHI - Colpa professionale - art. 2236 cod. civ. -
Applicabilita' - Esclusione - Ragione.
-
-
CP 0043
-
CC 2236
-
-
In tema di colpa
professionale medica l'accertamento va effettuato in base non alle norme
civilistiche sull'inadempimento nell'esecuzione del rapporto contrattuale ma
a quelle penali; cio' in quanto la condotta colposa, implicante giudizio di
responsabilita' penale, incide su beni primari, quali la vita o la salute
delle persone, e non gia' su aspetti patrimoniali-economici.
-
CONFORMITA': 8308784
160826
-
CONFORMITA': 8402734
163321
-
CONFORMITA': 9109553
188199
-
-
ANNO/NUMERO:
9104028 RIVISTA: 187774
-
SENT.: 04028
22/02/1991 - 12/04/1991 SEZ.: 4
-
PRES.: Lo Coco
G EST.: Caizzone G
-
P.M.: Suriano
-
RIC.: Lazzeri
-
(Rigetta, App.
Firenze, 19 marzo 1990).
-
609080
-
Reato - Elemento
soggettivo (psicologico) - Colpa – In genere - Professionale del
sanitario - Valutazione nell'ambito dei criteri
-
dettati dall'art. 43
Cod.Pen. - Applicabilita' dell'art. 2236 cod.civ. - Esclusione.
-
-
CP 0043
-
CC 2236
-
-
L'accertamento della
colpa professionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e
comprensione per la peculiarita' dell'esercizio dell'arte medica e per la
difficolta' dei casi particolari, ma pur sempre nell'ambito dei criteri
dettati per l'individuazione della colpa medesima dall'art. 43 del cod.pen..
-
Tale accertamento non
puo' essere effettuato in base al disposto dell'art. 2236 del codice civile,
secondo cui il prestatore d'opera e' esonerato dall'obbligo del risarcimento
dei danni, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficolta', tranne che nell'ipotesi di commissione del fatto
con dolo o colpa grave.
-
L'applicabilita' di
tale norma e' esclusa dalla sistematica disciplina del dolo e della colpa in
diritto penale per la quale il grado della colpa e' previsto solo come
criterio per la determinazionE della pena, o come circostanza aggravante, e
mai per determinare la stessa sussistenza dell'elemento psicologico del
reato, sicche' il minor grado della colpa non puo' avere in alcun caso
efficacia scriminante.
-
-
Recentemente
in questi termini, si è espressa Cass. Pen. Sez. VI, 1/10/99-25/2/2000 n.
2285, Altieri, ove si legge: la colpa professionale del sanitario dev’essere
valutata nell’ambito dei criteri generali dettati dal sistema penale e non
di quelli, eccezionali e non suscettibili di interpretazione analogica,
previsti dall’art. 2236 c.c., i quali attengono alla materia contrattuale
(riduzione del compenso ed, eventualmente, risarcimento del danno derivante
dall’inadempimento o dal non esatto adempimento dell’obbligazione assunta
dal professionista, come si evince dallo stesso art. 2236 c.c. e dall’art.
226 co. III c.c., in relazione al disposto degli artt. 1668 e 2230 dello
stesso codice). Tuttavia, la peculiarità delle situazioni che possono
presentarsi in un quadro patologico complesso e difficile non può escludere
del tutto l’incidenza del criterio previsto dall’art. 2236 c.c. nella
valutazione della sussistenza della colpa, sia in relazione alle circostanze
in cui l’esercente la professione sanitaria si trova concretamente a
operare, sia in considerazione del grado di specializzazione esigibile
dall’agente e del livello di conoscenze raggiunto dalla scienza medica nella
diagnostica e nella terapia del caso concreto.
-
-
Del pari assai severo appare
l’atteggiamento della giurisprudenza sul tema della affermazione del nesso
causale tra la condotta del personale sanitario e le possibili
compromissioni della salute del paziente. V. le decisioni che seguono:
-
ANNO/NUMERO: 9711779 RIVISTA:
209057
-
SENT.: 11779 12/11/1997 - 16/12/1997 SEZ.: 4
-
PRES.: Viola G EST.:
Merone A
-
P.M.:
Frangini B
-
RIC.: P.M. in proc. Van Custem
-
(Annulla con rinvio, App. Trieste, 12 marzo 1996).
-
609004
-
REATO - CAUSALITA'
(RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Morte a seguito di lesioni - Colpa del
medico - Interruzione del nesso di causalita' con la condotta dell'agente -
Esclusione - Ragioni - Con riferimento a comportamento colposo per
omissione.
-
-
CP 0040
-
CP 0041
-
-
Nel caso di lesioni personali seguite da decesso della
vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale negligenza o imperizia dei
medici non elide il nesso di causalita' tra la condotta lesiva dell'agente e
l'evento morte. La colpa dei medici, infatti, anche se grave, non puo'
ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento
dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento
dei sanitari. (Ha precisato la corte che la negligenza od imperizia dei
sanitari non costituisce di per se' un fatto imprevedibile ed atipico
rispetto alla serie causale precedente di cui costituisce uno sviluppo
evolutivo, anche se non immancabile.
-
Tale conclusione non puo' mai essere messa in discussione
allorquando, l'eventuale colpa medica sarebbe di tipo omissivo.
-
Infatti, mentre e' possibile escludere il nesso di causalita'
in ipotesi di colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico puo'
assumere i caratteri della atipicita', la catena causale resta invece
integra allorquando, vi siano state delle omissioni nelle terapie che
dovevano essere praticate per prevenire complicanze, anche soltanto
probabili, delle lesioni a seguito delle quali era sorta la necessita' di
cure mediche. L'errore per omissione non puo'
-
mai prescindere dall'evento che ha fatto sorgere l'"obbligo"
delle prestazioni sanitarie. L'omissione, da sola, non puo' mai essere
sufficiente a determinare l'evento proprio perche' presuppone una situazione
di necessita' terapeutica che dura finche' durano gli effetti dannosi
dell'evento che ha dato origine alla catena causale).
-
CONFORMITA': 9501815 202686
-
-
ANNO/NUMERO: 9301594 RIVISTA:
193052
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SENT.: 01594 20/01/1993 - 22/02/1993 SEZ.: 3
-
PRES.: Cavallari G EST.:
Giammanco P
-
P.M.:
Carlucci
-
RIC.: P.M. in proc. Conte
-
(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 26 maggio 1992).
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609003
-
Reato - Causalita'
(rapporto di) - In genere - Colpa medica - Criterio di probabilita' -
Sufficienza.
-
-
CP 0040
-
-
In tema di responsabilita' per colpa professionale del
medico, nella ricerca del nesso di causalita' tra la condotta dell'imputato
e l'evento, trova applicazione non il criterio della certezza, ma quellI
della probabilita' degli effetti della condotta.
-
-
SENT.: 07650 27/04/1993 - 06/08/1993 SEZ.: 4
-
PRES.: Lo Coco G EST.:
Losapio MD
-
P.M.:
Pagliarulo
-
RIC.: Messina
-
(Rigetta, App. Venezia, 1 dicembre 1992).
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589011
-
Professionisti -
Medici e chirurghi - Colpa professionale - Fatti che rendano evidente l'erroneita'
della diagnosi iniziale - Mancata rilevazione - Morte del paziente -
Concausa dell'evento - Configurabilita' - Fattispecie.
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609080
-
Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa -
In genere -
-
Colpa professionale di un medico - Fatti che rendano
evidente
-
l'erroneita' della diagnosi iniziale - Mancata
rilevazione - Morte
-
del paziente - Concausa dell'evento -
Configurabilita' -
-
Fattispecie.
-
-
CP 0040
-
CP 0042
-
CP 0589
-
-
Rettamente e' affermata la responsabilita' a titolo di colpa
per la morte di un paziente, dovuta a peritonite non curata, di un medico
che, pur avendo piu' volte visitato nella stessa giornata (e da ultimo
essendo fuori servizio, avendo fatto rientro in ospedale per ragioni
personali) detto paziente, le cui condizioni di salute si erano aggravate ed
erano tali da non consentire dubbi sull'erroneita' della iniziale diagnosi
di pancreatite, invece di dare l'allarme, abbia riferito al collega che
aveva preso il suo posto che tutto procedeva secondo le prospettive
terapeutiche deducibili dalla (errata) diagnosi iniziale ed abbia creato,
quindi, una delle condizioni della condotta imprudente e negligente di
quest'ultimo da porsi in nesso causale con il successivo decesso del
paziente.
-
VEDI: 161232
-
-
ANNO/NUMERO: 9306683 RIVISTA:
195482
-
SENT.: 06683 30/04/1993 - 07/07/1993 SEZ.: 4
-
PRES.: Consoli G EST.:
Malagnino F
-
P.M.:
Aponte
-
RIC.: De Giovanni
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(Rigetta, App. Roma, 16 luglio 1991).
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609003
-
Reato - Causalita'
(rapporto di) - In genere - Colpa professionale medica - Seria ed
apprezzabile probabilita' di successo dell'opera del sanitario - Rapporto di
causalita' tra condotta ed evento - Sussistenza - Fattispecie.
-
-
CP 0040
-
CP 0589
-
-
In tema di responsabilita' per colpa professionale medica,
sussiste rapporto di causalita' anche quando l'opera del sanitario, ove
correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe solo avuto seria ed
apprezzabile probabilita' di successo, potendosi al criterio della certezza
degli effetti della condotta sostituire quello della probabilita', anche
limitata, e dell'idoneita' della stessa a produrli.
-
(Fattispecie in tema di omicidio colposo conseguente a
mancato tempestivo ricovero di paziente visitato superficialmente nel
reparto di pronto soccorso).
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ANNO/NUMERO: 9810929 RIVISTA:
211526
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SENT.: 10929 01/09/1998 - 20/10/1998 SEZ.: 5
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PRES.: Consoli G EST.:
Colarusso V
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P.M.:
Galati G
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RIC.: Casaccio
-
(Annulla con rinvio, App. Catania, 13 marzo 1998).
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609003
-
REATO - CAUSALITA'
(RAPPORTO DI) - IN GENERE - Omissiva - Ragionamento del giudice -
Criteri.
-
-
CP 0040
-
-
In tema di causalita' omissiva il giudice e' sempre tenuto ad
accertare attraverso un ragionamento adeguato e logicamente coerente, che se
l'azione doverosa omessa fosse stata realizzata, si sarebbe impedita la
verificazione dell'evento di reato che solo in tal modo puo' essere
oggettivamente imputato alla condotta omissiva dell'agente, quando il nesso
tra omissione ed evento non sia interrotto da cause estrinseche del tutto
anomale ed eccezionali che si collochino al di fuori della normale,
ragionevole prevedibilita'.
-
La causalita' omissiva, in altri termini non puo' essere
presunta ne' data per scontata ma va individuata attraverso un giudizio
ipotetico che, partendo dall'evento, lo suppone mentalmente cagionato ove si
accerti che esso - senza l'omissione colpevole - non si sarebbe verificato,
cosi' che, se il processo logico perviene alla conclusione che l'azione
doverosa (omessa) sarebbe valsa – secondo una valutazione probabilistica -
ad impedire l'evento stesso, si stabilisce il nesso causale in base alla
clausola generale di equivalenza.
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VEDI: 9205919 191810
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VEDI: 9803131 210181
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VEDI: 9813077 182184
-
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ANNO/NUMERO: 9811444 RIVISTA:
212140
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SENT.: 11444 01/10/1998 - 03/11/1998 SEZ.: 4
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PRES.: Fattori P EST.:
Savino V
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P.M.:
Meloni V
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RIC.: Bagnoli ed altro
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(Rigetta, App. Milano, 25 settembre 1997).
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609005
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REATO - CAUSALITA'
(RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Medico ospedaliero
- Colpa - Successione temporale di altro medico - Affidamento sul successore
- Esclusione - Responsabilita' penale di entrambi i medici - Sussistenza -
Fattispecie.
-
-
CP 0040
-
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In tema di causalita',
non puo' parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa
per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso
determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede
nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio
alla omissione; si' che ove, anche per l'omissione del successore, si
produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire,
l'evento stesso avra' due antecedenti causali, non potendo il secondo
configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a
produrre l'evento.
-
(Fattispecie di
omicidio colposo per colpa professionale, in cui la Corte ha giudicato
corretto il giudizio di responsabilita' di entrambi i medici, che, avendone
ciascuno autonomamente la possibilita', in successione temporale, non hanno
eliminato la fonte di pericolo - emorragia - evolutasi a causa delle loro
omissioni nellA morte di una puerpera).
-
CONFORMITA': 8900790 180245
-
-
In gran parte degli studi
giuridici più recenti ed accreditati, l’essenza della colpa penale (art. 43
c.p.) viene identificata nella prevedibilità ed evitabilità del fatto
sulla scorta di regole empiriche di esperienza, che possono essere non
scritte (COLPA GENERICA) ovvero codificate da leggi, regolamenti, ordini e
discipline (COLPA SPECIFICA) e che possono entrambe articolarsi in:
-
- obbligo di
informarsi;
-
- obbligo di
agire con cautela
(per evitare o ridurre i pericoli);
-
- obbligo di
astenersi completamente dall’agire
(per evitare rischi incontrollabili);
-
- obbligo di
idonea scelta dei propri ausiliari e di controllo sugli stessi.
- Cercherò nel prosieguo di passare in rassegna la portata
di tali obblighi relativamente alle peculiarità del ruolo dell'infermiere
professionale.
-
- Partendo dalla disamina dell'obbligo di informazione,
esso si può articolare su due piani.
- Un dovere generale che fa carico a chiunque svolga
professionalmente un'attività è quello di curare in via permanente la
propria preparazione ed è possibile affermare che per l'infermiere
professionale la legge n. 42 del 1999 ha statuito in via esplicita la
ricorrenza di questo onere, stabilendo che i confini della professione vanno
circoscritti, oltre che dal rispetto delle altrui professioni sanitarie,
anche con rinvio al decreto del profilo professionale, ai contenuti
dell’ordinamento didattico, al codice deontologico ed alla formazione
post-base, grazie alla quale - soprattutto - l'infermiere professionale
potrà e dovrà apprendere le regole non scritte della professione la cui
elaborazione, grazie al progredire della ricerca scientifica, è in continua
evoluzione.
-
Sempre in via generale, va
affermata l'obbligatorietà per l'infermiere professionale di prendere
cognizione delle fonti scritte delle regole di esperienza che ne governano
l'attività ovunque siano esse sancite, ovvero in leggi, regolamenti, ordini
(norme con destinatario individuale, poste da un’autorità pubblica o
privata) e discipline (norme generali, diverse da leggi o regolamenti, poste
da un’autorità pubblica o privata). E' bene precisare al riguardo di tale
dovere che la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 360 del 1988) ha
espressamente affermato che per colui che eserciti professionalmente una
determinata attività esiste un onere qualificato di presa di cognizione di
queste regole, per cui la loro mancata conoscenza non potrà mai essere
invocata a difesa del proprio operato.
-
Tra le "discipline" - per
trattare di fonti scritte vicine all'esperienza degli infermieri
professionali- si possono annoverare i c.d. "protocolli" ossia quegli
atti di pianificazione dell'assistenza infermieristica che canonizzano
principi scientifici dell'arte medico - assistenziale e che di cui spesso le
strutture ospedaliere ritengono di dotarsi.
-
E' noto a tutti gli operatori
del settore sanitario che accanto ad innegabili aspetti positivi che è
superfluo ricordare, i protocolli presentano anche difficoltà applicative,
in primo luogo legate alla loro rigidità ed alla difficoltà di adeguamento
alla dinamica delle scoperte scientifiche.
-
Si potrà perciò porre
all'infermiere professionale il dubbio sull'opportunità di conformarsi a
protocolli le cui statuizioni appaiano superate e non aggiornate.
-
La considerazione che
l’intima essenza della colpa penalmente rilevante possa essere ravvisata in
estrema sintesi nella prevedibilità ed evitabilità del fatto, può far sì che
il rispetto della regola codificata nel protocollo non abbia valenza alcuna
ai fini dell’esenzione di responsabilità, ove il precetto sia stato superato
da successive regole non scritte, che all'infermiere professionale sono o
dovrebbero essere note ed il cui rispetto avrebbe potuto evitare l’evento.
-
Esiste poi un secondo livello
dell'obbligo di informarsi, che attiene al singolo caso specifico di cui
l'infermiere professionale può essere chiamato ad occuparsi. Non potrà
l'infermiere professionale, nel momento in cui è chiamato ad operare scelte
sue esclusive, ignorare il quadro clinico dell'assistito .
-
La legge n. 42 del 1999 ha
certamente portato un'innovazione anche su questo versante, poiché saranno
frequenti i casi in cui la decisione sulla necessità di procedere ad una
tipologia di intervento dovrà essere presa dall’infermiere professionale
senza ausilio di altri ed in cui spetterà sempre all’infermiere il compito
di dare cognizione al paziente – per il rispetto della sua persona – della
tipologia di operazione e di eventuali complicazioni che essa potrà portare.
Si tratta - come si vede - di scelte che implicano a carico dell’operatore,
un dovere di preventiva presa di cognizione delle pregresse condizioni di
salute del paziente e dei suoi dati anamnestici.
-
Su quest'ultima tematica si
innesta la trattazione del problema del c.d. "consenso informato",
ben nota al personale medico e paramedico.
-
La professione sanitaria in
generale va annoverata tra quelle attività “rischiose” e pur consentite
dalla nostra società, rispetto alle quali si pongono continuamente
questioni di circoscrizione dei limiti tra lecito ed illecito, tanto che sia
la dottrina giuridica che la stessa giurisprudenza si sono spesso sforzate
di rinvenire addirittura su un piano oggettivo – prima ancora di verificare
se la condotta sia stata o meno colposa – la c.d. “causa di giustificazione”
di fatti che potenzialmente potrebbero costituire reato.
-
A tal proposito, si potranno
ricordare tra le altre le tesi che sostengono che l’attività sanitaria
potrebbe essere esentata da responsabilità penale poiché essa si fonderebbe
sull’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), sullo stato di necessità (art.
54 c.p.), sull’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) o sul consenso
dell’avente diritto (artt. 5 c.c. e 50 c.p.).
-
In effetti, con riferimento
ai reati colposi, ove non si pongono questioni di volontà diretta a
cagionare lesioni e dove il fine ultimo del medico o dell'infermiere non è
quello di uccidere o cagionare lesioni, ma reintegrare la salute del
paziente, la presenza del consenso è richiesta per l'affermazione di una
piena conformità dell'esercizio dell'attività medico - infermieristica ai
canoni della disciplina. Si tenga presente, rispetto a questa tematica, che
stante la circostanza che tra chi svolge professionalmente un’attività
sanitaria ed il paziente ricorre un’indubbia asimmetria informativa a favore
del primo, tale per cui molto spesso il soggetto passivo del trattamento è
assolutamente ignaro dei rischi legati al medesimo, non si può allegare la
mancata attivazione del paziente per acquisire le necessarie informazioni,
quale fonte di esonero da responsabilità (in questi termini, Tribunale di
Firenze, sez. I, 7 gennaio 1999, n. 9).
-
Di recente, una sentenza
(Cass. Pen. Sez. IV 9 marzo – 12 luglio 2001, n. 28132), ha configurato il
grave reato di omicidio preterintenzionale a carico del medico che, pur
intervenuto con finalità terapeutiche, abbia agito nella consapevolezza che
l’intervento avrebbe determinato una non necessaria menomazione al paziente;
in questi casi, ha specificato la decisione, il consnenso del paziente è
irrilevante perché per un verso, se prestato, potrebbe rilevare solo nei
limiti dell’art. 5 c.c., mentre, se non concesso, non sarebbe necessario ove
sussistano ragioni di urgenza terapeutica.
-
A prescindere comunque dalla
esatta collocazione teorica dell'argomento, è insegnamento consolidato della
giurisprudenza, quello per il quale si può ipotizzare una liceità del
trattamento sanitario, in base a precise condizioni, ovvero: esercizio da
parte di un professionista abilitato, rispetto delle regole tecniche
dell’intervento, necessità terapeutica e consenso pieno, reale ed informato
del paziente.
- L'acquisizione del consenso da parte della persona
interessata esige pertanto:
- - la verifica della capacità del paziente di comprendere
appieno il significato e la portata dell'intervento, per cui
nell'eventualità che possa anche solo sorgere il dubbio sul possesso delle
piene facoltà mentali nel paziente, è opportuno astenersi dall'intervenire,
salvo il caso in cui non vi sia un "pericolo attuale di danno grave alla
persona" e quindi sussistano i presupposti dello stato di necessità di cui
all'art. 54 c.p.; in alcuni casi il consenso può peraltro essere
efficacemente prestato dal legale rappresentante del soggetto incapace
(minorenne o interdetto);
- - l'illustrazione delle caratteristiche dell'intervento e
la prospettazione del bilancio "rischi/benefici", in assenza della quale la
manifestazione del consenso potrebbe ritenersi viziata da errore e quindi
non valida;
- - una manifestazione inequivoca dell'assenso, che
varrebbe sempre la pena che fosse documentato, anche se non necessitano
particolari formule di rito;
- - il rispetto dell'eventuale contraria volontà
manifestata dal paziente in un momento successivo, in ragione della
revocabilità del consenso.
- Sul tema del consenso, v.:
- SEZ. 5 SENT.
05639 DEL 13/05/92 (UD.21/04/92) RV. 190113
- PRES. Guasco
G REL. Pandolfo GV COD.PAR.333
- IMP.
Massimo PM. (Diff.) Cedrangolo
- 603082 Reati
contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumita' in-
- dividuale
- Omicidio preterintenzionale - Atti diretti a commettere
- il reato
di lesioni personali - Trattamento chirurgico - Mancanza del
- consenso
del paziente o dei familiari - Assenza di cause di giustifi-
- cazione -
Configurabilita' del reato - Fattispecie.
- COD.PEN ART.
41
- COD.PEN ART.
43
- COD.PEN ART.
50
- COD.PEN ART.
54
- COD.PEN ART.
582
- COD.PEN ART.
584
- Il chirurgo
che, in assenza di necessita' ed urgenza terapeutiche, sotto-
- pone il
paziente ad un intervento operatorio di piu' grave entita' rispetto
- a quello meno
cruento e comunque di piu' lieve entita' del quale lo abbia
- informato
preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commet-
- te il reato
di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto il profilo
- psichico la
finalita' pur sempre curativa della sua condotta, sicche' egli
- risponde del
reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni deri-
- vi la morte.
(Nella fattispecie la parte offesa era stata sottoposta ad in-
- tervento
chirurgico di amputazione totale addominoperineale di retto, an-
- ziche' a quello
preventivo di asportazione transanale di un adenoma villoso
- benigno in
completa assenza di necessita' ed urgenza terapeutiche che
- giustificassero
un tale tipo di intervento e soprattutto senza preventiva-
- mente notiziare
la paziente o i suoi familiari che non erano stati interpel-
- lati in
proposito ne' minimamente informati dell'entita' e dei concreti
- rischi del piu'
grave atto operatorio eseguito, sul quale non vi era stata
- espressa alcuna
forma di consenso).
- VEDI 155865 180966
141563
-
- SEZ. 5 SENT. 07425 DEL 18/06/87 (UD.18/03/87)
RV. 177139
- PRES. MARVASI M REL. VENTRELLA
W COD.PAR.314
- IMP. CONCIANI PM. (DIFF)
CUCCO
- 609015 177139 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE -
CONSENSO DELL'AVENTE DIRIT-
- TO - ATTI DISPOSITIVI DEL PROPRIO CORPO -
DIMINUZIONE DELL'INTEGRITA'
- FISICA - EFFICACIA SCRIMINANTE DEL CONSENSO -
LIMITI.*
- COD.PEN ART.
50
- COD.CIV. ART. 5
- IL GENERICO DIVIETO DI ATTI DISPOSITIVI DEL PROPRIO
CORPO CHE IMPORTINO
- UNA DIMINUZIONE PERMANENTE DELL'INTEGRITA' FISICA NON
ESCLUDE L'EFFICACIA
- SCRIMINANTE DEL CONSENSO IN ORDINE A SPECIFICI ATTI
DISPOSITIVI DI VOLTA IN
- VOLTA RITENUTI LECITI DAL LEGISLATORE. (FATTISPECIE IN
TEMA DI VASECTOMIA).
- ( V MASS N 147216; ( V MASS N
108396).*
- VEDI
147216
- VEDI
108396
- VEDI:RIFMP
- SEZ. 2 SENT. 00594 DEL 20/01/89 (UD.22/01/88)
RV. 180209
- PRES. CAPUTI N REL. NAPOLITANO
G COD.PAR.314
- IMP. ZANARDI PM. (CONF)
BRACCI
- 609015 180209 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE -
CONSENSO DELL'AVENTE DIRIT-
- TO - IN TEMA DI LESIONI - LIMITE ALLA
VALIDITA'.*
- COD.PEN ART.
50
- COD.PEN ART.
582
- COD.PEN ART.
583
- COD.CIV. ART.
5
- IN TEMA DI LESIONI PERSONALI, IL CONSENSO
DELL'AVENTE DIRITTO HA EFFICA-
- CIA, COME CAUSA GIUSTIFICATRICE, SE VIENE PRESTATO
VOLONTARIAMENTE NELLA
- PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENZE LESIVE ALL'INTEGRITA'
PERSONALE, SEM-
- PRE CHE QUESTE NON SI RISOLVANO IN UNA MENOMAZIONE
PERMANENTE LA QUALE, IN-
- CIDENDO NEGATIVAMENTE SUL VALORE SOCIALE DELLA PERSONA
UMANA, FA PERDERE DI
- RILEVANZA AL CONSENSO PRESTATO. (FATTISPECIE IN TEMA DI
LESIONI CONSEGUENTI
- A TERAPIE ODONTOIATRICHE). ( CONF MASS N
147216).*
- CONF
147216
-
- Quanto al dovere di cautela che può incombere
sull'infermiere professionale e con un particolare riferimento alla tematica
del monitoraggio, viene in rilievo il dovere di prudenza nell'impiego
degli strumenti e degli apparati tecnologici che talvolta vengono utilizzati
in questo settore.
- Già prima della legislazione del 1999, l'art. 4 del
d.p.r. n. 225 del 1974 , applicabile a tutti gli infermieri professionali
"di fatto" addetti a mansioni di rianimazione e di sala operatoria, sanciva
il compito di sorveglianza della regolarità del funzionamento degli
apparecchi di respirazione automatica, di monitoraggio, di emodialisi, dei
materassi ipotermici etc., per richiedere al primo segno di anormale
funzionamento l'immediato intervento medico.
- V. sul punto la decisione di seguito riportata:
- SEZ. 4 SENT. 10868 DEL 15/12/83 (UD.04/11/83)
RV. 161762
- PRES. BRONZINI A REL. PROTETTI
E COD.PAR.388
- IMP. COSTANZI PM. (PARZ DIFF) GUASCO
- 589001 161762 PROFESSIONISTI - IN GENERE - MEDICI E
CHIRURGHI - PERSONALE
- PARAMEDICO - INFERMIERI PROFESSIONALI
SPECIALIZZATI IN ANESTESIA -
- MANSIONI DI PREPARAZIONE E CONTROLLO DELLE
APPARECCHIATURE EX ART. 4
- D.P.R. N. 225/74 - APPLICABILITA' DELLA
NORMATIVA ANCHE AGLI INFER-
- MIERI NON SPECIALIZZATI MA DESTINATI ALLE
MANSIONI DI FATTO DEGLI
- SPECIALISTI IN ANESTESIA - RESPONSABILITA' PER
COLPA IN CASO DI SOM-
- MINISTRAZIONE DI PROTOSSIDO DI AZOTO ANZICHE'
DI OSSIGENO DERIVATA
- DALLA INVERSIONE DEI RISPETTIVI TUBI PORTANTI -
SUSSISTENZA - INVER-
- SIONE MATERIALMENTE OPERATA DA ALTRI -
IRRILEVANZA.*
- 589011
161762*
- COD.PEN ART.
43
- COD.PEN ART.
589
- COD.PEN ART.
590
- D. P. R. DEL 14/3/1974 NUM. 225 ART.
4
- L'ART. 4 D.P.R. 14 MARZO 1974 N. 225 DEMANDA AGLI
INFERMIERI PROFESSIONA-
- LI SPECIALIZZATI IN ANESTESIA, TRA L'ALTRO, ANCHE LE
MANSIONI DI PREPARAZIO-
- NE E CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE
NECESSARIO PER L'A-
- NESTESIA GENERALE E DI SORVEGLIANZA DELLA
REGOLARITA' DEL FUNZIONAMENTO
- DEGLI APPARECCHI DI RESPIRAZIONE AUTOMATICA E TALI
DISPOSIZIONI SONO APPLI-
- CABILI ANCHE AGLI INFERMIERI PROFESSIONALI CHE, BENCHE'
NON SPECIALIZZATI IN
- ANESTESIA, SONO DESTINATI SPECIFICAMENTE ALLE MANSIONI
DI FATTO DEGLI SPE-
- CIALIZZATI IN ANESTESIA. SUSSISTE, PERTANTO, LA
RESPONSABILITA' DI COSTORO
- PER COLPA NEL CASO DI SOMMINISTRAZIONE NEL CORSO DI
INTERVENTO CHIRURGICO DI
- PROTOSSIDO DI AZOTO ANZICHE' DI OSSIGENO A CAUSA
DELL'INVERSIONE DI INNESTO
- DI TUBI PORTANTI I DETTI GAS, ANCHE SE L'INVERSIONE E'
STATA MATERIALMENTE
- EFFETTUATA DA
ALTRI.*
-
- Ancor più frequentemente oggi potrà verificarsi che il
controllo sul funzionamento di questi macchinari sia compito rimesso
esclusivamente all'infermiere professionale, il quale dovrà pertanto dotarsi
delle indispensabili conoscenze per l'impiego del mezzo, mentre competerà di
massima al personale medico e particolarmente al medico anestesista
l’obbligo di verificarne la perfetta funzionalità prima della sua
attivazione, esigendo al contempo che l'apparecchiatura venga sottoposta, a
cura dei soggetti responsabili, a periodica manutenzione, per garantirne il
perfetto stato d'uso.
- La legge n. 42 del 1999 fa carico all'infermiere
professionale con compiti di monitoraggio di munirsi di particolare
competenza ai fini di assicurarne il corretto funzionamento degli apparati e
per la lettura dei segnali provenienti dalle apparecchiature;
nell’eventualità in cui, nonostante la carenza di preparazione, l'infermiere
professionale abbia utilizzato ugualmente l'apparato, potrebbe essere
chiamato a rispondere per eventuali danni arrecati al paziente in quanto
titolare, rispetto all'utilizzo di questi strumenti, di una posizione di
garanzia della salute del paziente.
- Ma doveri di vigilanza si pongono anche rispetto agli
operatori tecnici addetti alla strumentazione, dal momento che i compiti
affidati a questi soggetti non vanno oltre questo aspetto specifico e non
investono l'area sanitaria, ove invece espleta funzioni anche del tutto
autonome l'infermiere professionale, rispetto al quale, peraltro, già l'art.
41 del d.p.r. n. 384 del 1990, nel recepire la contrattazione collettiva del
personale delle AUSL per gli anni 1988- 1990, sanciva il principio per cui
gli operatori tecnici espletano i loro compiti sotto la diretta
responsabilità della capo sala ovvero, in sua assenza, dell'infermiere di
turno.
- Sempre rispetto al monitoraggio operatorio ritengo
che, se pacificamente può essere demandata all’infermiere la misurazione
incruenta della pressione arteriosa, competa viceversa al medico la
predisposizione dei mezzi di controllo della pressione arteriosa cruenta che
spesso s’impone in talune tipologie di intervento chirurgico.
- Quanto al monitoraggio post operatorio, esso
presuppone a carico del personale infermieristico che ne sia gravato, la
perfetta conoscenza delle complicanze potenziali e dei rispettivi segni sia
generali (cardiaci, respiratori, digestivi, neurologici e metabolici) che
locali, così come la padronanza delle tecniche di rilevamento dei principali
parametri vitali. Solo così l’infermiere professionale sarà in grado di
padroneggiare questa delicata fase, allertando il medico per l’attivazione
dei trattamenti che si impongano necessari.
- E’ ovvio come s’imponga in questa fase una particolare
necessità di coordinamento delle professionalità sanitarie, con il compito
da parte del personale medico di porre a disposizione di quello
infermieristico tutte le informazioni necessarie, adeguate al singolo caso
clinico ed alle sue peculiarità e parimenti il dovere degli infermieri che
si succedano nel controllo di rendersi edotti di questi dati e
dell’evoluzione del decorso del caso fino all’istante in cui subentrino
nella sua gestione.
- v. Sui rapporti medico - infermiere nel monitoraggio post
operatorio:
-
SENT.: 01213 05/02/1993 SEZ.: 4
-
PRES.: Scorzelli F EST.: Golia
M
-
P.M.: Tranfo
-
RIC.: Aniballi
-
(Rigetta, App. Bologna, 3 marzo 1992).
-
609005
-
Reato -
Causalita' (rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire
-
l'evento -
Anestesista che non intervenga tempestivamente nel caso
-
di turba
anossica di una paziente - Responsabilita' per la morte di
-
questa -
Configurabilita'.
-
609080
-
Reato -
Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere -
-
Anestesista
che ometta di sorvegliare adeguatamente una paziente in
-
fase di
risveglio - Morte della paziente per arresto cardiaco da
-
anossia da
oblio respiratorio - Responsabilita' del medico -
-
Configurabilita'.
-
589011
-
Professionisti - Medici e chirurghi - Anestesista che ometta di
-
sorvegliare
adeguatamente una paziente in fase di risveglio - Morte
-
della
paziente per arresto cardiaco da anossia da oblio
-
respiratorio
- Responsabilita' del medico per non essere
-
intervenuto
tempestivamente - Configurabilita'.
-
CP 0043
-
CP 0589
-
Rettamente e'
affermata la responsabilita' di un anestesista per la morte di una paziente
dovuta ad arresto cardiaco per anossia acuta da oblio respiratorio
conseguente all'effetto deprimente dei farmaci utilizzati per la narcosi,
nel caso in cui costui, dopo l'intervento operatorio, abbia omesso di
sorvegliare adeguatamente la paziente in fase di risveglio, affidando
intempestivamente il relativo compito ad un'infermiera professionale non
specializzata in anestesia, e conseguentemente, di intervenire con efficacia
ai primi sintomi della turba anossica, poi divenuta irreversibile.
-
- La ricorrenza di un dovere dello’peratore sanitario nei
confronti del paziente è stata ribadita anche di recente nelle sent. Cass.
Pen. Sez. IV 7.12.000, n. 12796 e Cass. Pen. Sez. IV 13.9.2000, n. 9638,
decisone - quest’ultima - ove si esplicita come debba farsi carico
all’infermiere professionale della vigilanza sul paziente non solo in prima
persona ma anche mediante la segnalazione a chi lo segua nella gestione del
caso, di tutte le complicanze che egli teme possano manifestarsi.
- SEZ. 4 SENT. 09638
DEL 13/09/2000 (UD.02/03/2000) RV. 217478
- PRES. Frangini
B REL. Battisti M COD.PAR.314
- IMP. Troiano M e
altri PM. (Diff.) Veneziano G
- 609004 REATO - CAUSALITA'
(RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - - Identici
- comportamenti
omissivi da parte di due soggetti - Automatica rilevan-
- za esclusiva del
secondo - Esclusione - Requisiti.
- COD.PEN ART.
41
- In tema di nesso di
causalita' ed in presenza di due soggetti obbligati
- al medesimo comportamento,
l'omissione del secondo non vale ad escludere la
- rilevanza causale della
precedente omissione laddove non sia ravvisabile
- nel comportamento successivo
una eccezionalita' atta ad interrompere la con-
- catenazione causale.
(Fattispecie in cui e' stato escluso che la mancata os-
- servanza da parte
dell'infermiere per ultimo subentrato dell'ordine imparti-
- to dal medico di chiamare un
altro medico interrompesse il nesso di causali-
- ta' relativamente al
comportamento dell'infermiere del turno precedente che
- parimenti non aveva eseguito
l'ordine in questione).
-
- SEZ. 4 SENT. 09638
DEL 13/09/2000 (UD.02/03/2000) RV. 217477
- PRES. Frangini
B REL. Battisti M COD.PAR.314
- IMP. Troiano M e
altri PM. (Diff.) Veneziano G
- 609005 REATO - CAUSALITA'
(RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'E-
- VENTO - Personale
di un ospedale - Posizione di "garante" nei con-
- fronti dei malati -
Specificita' - Obbligo di protezione - Estensione
- temporale -
Delegabilita' - Limiti - Fattispecie.
- COD.PEN ART.
40
- Gli operatori di una
struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti
- ex lege portatori di una
posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di
- solidarieta'
costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confron-
- ti dei pazienti, la cui
salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo
- che ne minacci l'integrita';
l' obbligo di protezione perdura per l'intero
- tempo del turno di lavoro e,
laddove si tratti di un compito facilmente ese-
- guibile nel giro di pochi
secondi, non e' delegabile ad altri. (Fattispecie
- in cui e' stato escluso che
fosse giustificato il comportamento di un infer-
- miere che, in prossimita'
della fine del turno di lavoro, delegava un colle-
- ga per eseguire l'ordine
impartitogli da un medico di chiamare un altro me-
- dico, ordine facilmente e
rapidamente eseguibile attraverso un citofono).
-
- SEZ. 4 SENT. 09638
DEL 13/09/2000 (UD.02/03/2000) RV. 217476
- PRES. Frangini
B REL. Battisti M COD.PAR.388
- IMP. Troiano M e
altri PM. (Diff.) Veneziano G
- 589011 PROFESSIONISTI -
MEDICI E CHIRURGHI - Medico del pronto soccorso -
- Intervento a favore
di piu' pazienti - Obbligo - Condizioni e limiti.
- 609080 REATO - ELEMENTO
SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE -
- Responsabilita'
medica - Pronto soccorso - Sopraggiungere di piu' pa-
- zienti - Intervento
del medico gia' impegnato - Obbligo - Condizioni
- e
limiti.
- COD.PEN ART.
43
- In tema di
responsabilita' medica, il medico del pronto soccorso, occu-
- pato a prestare la propria
opera per un paziente, non e' tenuto ad occuparsi
- anche di un altro paziente
sopraggiunto che necessiti di assistenza e cura
- rinviabili, ma puo'
chiedere che ad occuparsene sia un collega presente e
- non altrettanto impegnato.
Sotto un tal profilo, una volta che egli abbia
- impartito, in termini
inequivoci, al personale infermieristico, l'ordine di
- chiamare l'altro medico,
puo' fare legittimo affidamento sull'esecuzione di
- tale ordine, a meno che
particolari contingenze temporali in cui l'ordine
- venga impartito (ad es.
un fine turno degli infermieri) e prassi ad esse
- connesse (quale quella di
trasferire l'ordine ai subentranti),dal medico co-
- nosciute, impongano il
controllo sull'esecuzione dell'ordine dato.
-
- Particolarmene
interessante, nella pronuncia da ultimo citata, è l’affermazione del
principio in forza del quale la posizione di garanzia che l’infermiere
assume verso il paziente perdura per tuto l’arco temporale del servizio e
non è suscettibile di essere demandata ad altri.
-
- E' legato strettamente all'obbligo di agire con prudenza
quello di astenersi dall'affrontare situazione che l'infermiere
professionale non fosse in grado di gestire.
- Rispetto a questi specifici doveri può collocarsi la
problematica del rapporto tra l'infermiere professionale ed il personale
medico, con particolare attenzione alle istruzioni ed alle direttive
impartite sul "se" e sul "come" di determinati atti.
- Sulla dinamica dei rapporti tra personale medico e
personale infermieristico è opportuno spendere qualche ulteriore parola. In
effetti - in special modo tra "professionisti" di settore - è perfettamente
lecito a ciascun soggetto fare affidamento su un corretto comportamento
altrui, in modo che, così come il medico (in linea generale) avrà titolo per
reputare diligente l'adempimento delle proprie mansioni da parte
dell'infermiere professionale, altrettanto varrà in senso inverso (si parla,
a tal riguardo, di principio di "autoresponsabilità"). Non sarà
pertanto compito dell'infermiere professionale quello di verificare se un
intervento di esclusiva competenza medica possegga tutti i crismi della
legalità nonché di accertarsi se il medico abbia ottenuto dal paziente il
preventivo consenso ad un certo tipo di cura.
- V. su questo argomento le sent. che seguono:
- SEZ. 4 SENT. 07082 DEL 27/07/83 (UD.14/04/83)
RV. 160049
- PRES. ARIENZO A REL. SURIANO
S COD.PAR.333
- IMP. PRELONG PM. (CONF)
LOMBARDI
- 603046 160049 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO
LA VITA E L'INCOLUMI-
- TA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN
GENERE - MEDICO-CHI-
- RURGO - COLPA PROFESSIONALE - POSIZIONAMENTO
DEL PAZIENTE SUL LETTO
- OPERATORIO - OBBLIGO DI VIGILANZA -
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GRA-
- VATI - FATTISPECIE: LESIONE AL NERVO ULNARE DA
ERRATO POSIZIONAMENTO.*
- 609080 160049 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)
- COLPA - IN GENERE
- - MEDICO CHIRURGO - COLPA PROFESSIONALE -
POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE
- SUL LETTO OPERATORIO - OBBLIGO DI VIGILANZA -
INDIVIDUAZIONE DEI SOG-
- GETTI GRAVATI - FATTISPECIE: LESIONE AL NERVO
ULNARE DA ERRATO POSI-
- ZIONAMENTO.*
- 589011 160049 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI -
COLPA PROFESSIONALE -
- POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE SUL LETTO
OPERATORIO - OBBLIGO DI VIGI-
- LANZA - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GRAVATI -
FATTISPECIE: LESIONE AL
- NERVO ULNARE DA ERRATO
POSIZIONAMENTO.*
- COD.PEN ART.
43
- COD.PEN ART. 590
- IL POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE SUL LETTO OPERATORIO
COSTITUISCE PER L'IN-
- FERMIERE PROFESSIONALE ATTIVITA' AUSILIARIA O DI
ASSISTENZA AL MEDICO, DI
- TALCHE' DETTA ATTIVITA' DEVE ESSERE SEMPRE SVOLTA SOTTO
IL CONTROLLO DEL SA-
- NITARIO, E PIU' PRECISAMENTE, SOTTO IL CONTROLLO DEL
MEDICO ANESTESISTA, IL
- QUALE E' PRESENTE IN PRE-SALA E DEVE VIGILARE AL
REGOLARE POSIZIONAMENTO DEL
- PAZIENTE NEL MOMENTO STESSO IN CUI QUESTO AVVIENE.
SOLO IN SALA OPERATORIA
- IL CHIRURGO PUO' VERIFICARE SE IL POSIZIONAMENTO
CORRISPONDA ALLE ESIGENZE
- OPERATORIE EFFETTUANDO UN CONTROLLO CHE TROVA -
TUTTAVIA - IL LIMITE OGGET-
- TIVO NELLA GIA' AVVENUTA COPERTURA DEL PAZIENTE. (IN
BASE A TALE PRINCIPIO,
- LA CASSAZIONE HA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL
CHIRURGO IN CASO DI LESIONI
- COLPOSE CAUSATE, AD UN OPERATO COLECISTECTOMIA, DA
COMPRESSIONE DEL NERVO
- ULNARE PER ERRATO POSIZIONAMENTO SUL LETTO OPERATORIO).*
-
- SEZ. 4 SENT. 10868 DEL 15/12/83 (UD.04/11/83)
RV. 161761
- PRES. BRONZINI A REL. PROTETTI
E COD.PAR.388
- IMP. COSTANZI PM. (PARZ DIFF) GUASCO
- 589011 161761 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI -
COLPA PROFESSIONALE DEL
- MEDICO ANESTESISTA - CONTROLLO PREVENTIVO
DELLE APPARECCHIATURE -
- SUCCESSIVO TENTATIVO DI ELISIONE DELLE
CONSEGUENZE DELL'OMISSIONE
- COLPOSA DEL CONTROLLO - IRRILEVANZA SCRIMINANTE -
FATTISPECIE: SOMMI-
- NISTRAZIONE DI PROTOSSIDO DI AZOTO ANZICHE'
OSSIGENO A CAUSA DELL'ER-
- RATO INNESTO DEI RISPETTIVI
TUBI.*
- COD.PEN ART.
43
- COD.PEN ART. 589
- COD.PEN ART.
590
- L. DEL 9/8/1954 NUM. 653 ART.
1
- IL MEDICO ANESTESISTA HA L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE E
CONTROLLARE CHE TUTTE
- LE APPARECCHIATURE SIANO IN REGOLA E NON SUSSISTANO
DIFETTI DI FUNZIONAMEN-
- TO. TALE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PRIMA
DELL'INTERVENTO E DEL TRATTA-
- MENTO. PERTANTO L'ESSERSI IL PREDETTO SANITARIO
ADOPERATO SUCCESSIVAMENTE
- PER ELIDERE, SENZA PERALTRO RIUSCIRVI, LE CONSEGUENZE
DEL PROPRIO FATTO COL-
- POSO NON ELIMINA LA SUA RESPONSABILITA'. (FATTISPECIE:
SOMMINISTRAZIONE NEL
- CORSO DI INTERVENTO CHIRURGICO DI PROTOSSIDO DI AZOTO
ANZICHE' OSSIGENO, IN
- CONSEGUENZA DI ERRATO INNESTO DEI RISPETTIVI TUBI,
PORTANTI I PREDETTI GAS,
- DAGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI A QUELLI DELL'APPARATO PER
ANESTESIA, COLLEGATI
- AI RISPETTIVI FLUSSOMETRI, SENZA CHE I MEDICI
ANESTESISTI AVESSERO IN PRECE-
- DENZA EFFETTUATO IL CONTROLLO DELL'ESATTEZZA O MENO DI
SIFFATTI INNESTI EF-
- FETTUATI DAGLI INFERMIERI).*
-
- V. anche la sent. già citata
in tema di rapporto di causalità, ovvero:
-
-
ANNO/NUMERO: 9811444 RIVISTA:
212140
-
SENT.: 11444 01/10/1998 - 03/11/1998 SEZ.: 4
-
PRES.: Fattori P EST.:
Savino V
-
P.M.:
Meloni V
-
RIC.: Bagnoli ed altro
-
(Rigetta, App. Milano, 25 settembre 1997).
-
-
- Utili spunti sulla disamina del principio di affidamento
possono ricavarsi nella lettura delle decisioni emesse rispetto
all’individuazione dei responsabili di eventi lesivi in occasione di
interventi chirurgici eseguite in “equipe”. Tra queste, v.:
- SEZ. 4 SENT. 09525 DEL 30/10/1984 (UD.09/04/1984)
RV. 166435
- PRES. LERRO A REL. DE FRANCO
V COD.PAR.388
- IMP. PASSARELLI PM. (CONF) SAVINA
- 589011 166435 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI -
EQUIPE CHIRURGICA - COM-
- PITO - OPERAZIONE CHIRURGICA SULL'ADDOME -
ABBANDONO, NELLA CAVITA'
- OPERATA, DI UNA GARZA - PROCESSO INFIAMMATORIO -
REATO COLPOSO DI LE-
- SIONI - RESPONSABILITA' DELL'ANESTESISTA -
ESCLUSIONE.*
- 603046 166435 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO
LA VITA E L'INCOLUMI-
- TA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE -
IN GENERE - LESIONI
- PRODOTTE IN SEGUITO AD INTERVENTO CHIRURGICO -
ABBANDONO, NELLA CAVI-
- TA' OPERATA, DI UNA GARZA - LESIONI -
RESPONSABILITA' DELL'ANESTE-
- SISTA -
ESCLUSIONE.*
- COD.PEN ART.
590
- IN UNA EQUIPE MEDICA, CHE SVOLGE UN'OPERAZIONE
CHIRURGICA, L'ANESTESISTA
- E' DEPUTATO A CONTROLLARE LO STATO DI INSENSIBILITA' DEL
PAZIENTE ALL'AZIONE
- CHIRURGICA, LA SUA REAZIONE E MAGARI LA SUA
SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA
- CIRCOLATORIO, MENTRE NON HA NESSUNA COMPETENZA E,
QUINDI, NESSUN INCARICO DI
- PORRE O ESTRARRE TAMPONI DALLA CAVITA' SOGGETTA
ALL'OPERAZIONE. NE CONSEGUE
- CHE L'ANESTESISTA NON RISPONDE DEL FATTO CHE VENGA
DIMENTICATO NELL'ADDOME
- DEL PAZIENTE UNA GARZA LAPARATOMICA, CHE DIA LUOGO AD
UN PROCESSO INFIAMMA-
- TORIO ENDOPERITONEALE, CON FORMAZIONE DI UNA SACCA
PURULENTA INGLOBANTE IL
- CORPO ESTRANEO E PRODUCENTE LESIONI COLPOSE
GRAVI.*
-
- SEZ. 4 SENT. 07601 DEL 15/07/1991 (UD.16/11/1990)
RV. 187989
- PRES. Mastrocinque R REL. Casiroli
A COD.PAR.388
- IMP. Rappazzo ed altro PM. (Conf) Ormanni
- (Rigetta, App. Firenze, 3 novembre
1989).
- 589011 Professionisti - Medici e chirurghi - Medico
anestesista - Trasfusio-
- ne di sangue al paziente - Collaboratore che
effettua materialmente
- la sostituzione del flacone esauritosi -
Obbligo dell'anestesista -
- Fattispecie: omicidio
colposo.
- COD.PEN ART. 43
- COD.PEN ART.
589
- Quando, come nel caso di interventi operatori, il
lavoro si svolga in "e-
- quipe", ciascun componente e' tenuto ad eseguire col
massimo scrupolo le
- funzioni proprie della specializzazione di
appartenenza. Il medico aneste-
- sista e' tenuto ad adempiere una serie di mansioni
che rientrano nel suo
- preciso ambito di competenza, tra le quali la
trasfusione di sangue al pa-
- ziente. Pertanto, quando l'anestesista si avvalga di
un collaboratore in
- funzione di ausiliario, sicche' sia costui che
materialmente effettua la
- sostituzione di un precedente flacone esauritosi con
altro pieno di sangue
- nuovo da trasfondere, sussiste per l'anestesista
l'obbligo di assicurarsi,
- prima che l'operazione trasfusionale riprenda con
l'immissione di ulteriore
- liquido ematico, che il tipo di sangue sia esattamente
quello che e' desti-
- nato al paziente. (Fattispecie in tema di omicidio
colposo).
-
- SEZ. 4 SENT. 03456 DEL 08/04/1993 (UD.24/11/1992)
RV. 198445
- PRES. Scorzelli F REL. Battisti
M COD.PAR.314
- IMP. Gallo ed altro PM. (Conf.) Suraci
- (Rigetta, App. Salerno, 27 aprile
1992).
- 609080 Reato - Elemento soggettivo (psicologico) -
Colpa - In genere -
- Responsabilita' dei soggetti che lavorano in
equipe - Dovere del chi-
- rurgo capo equipe di fare conoscere ai singoli
operatori cio' che e'
- venuto a sapere sulle patologie del paziente -
Fattispecie.
- COD.PEN ART.
689
- Il chirurgo capo equipe, fatta salva l'autonomia
professionale dei singo-
- li operatori, ha il dovere di portare a conoscenza di
questi ultimi tutto
- cio' che e' venuto a sapere sulle patologie del paziente
e che, se comunica-
- to, potrebbe incidere sull'orientamento degli altri.
(Fattispecie in tema di
- omicidio colposo di cui e' stato ritenuto
responsabile, insieme con l'a-
- nestesista, il chirurgo per non essersi egli
premurato di informare l'a-
- nestesista stesso delle condizioni cardiologiche del
paziente).
-
- SEZ. 4 SENT. 00790 DEL 23/01/1989 (UD.07/11/1988)
RV. 180245
- PRES. NIGRO R REL. TRONCELLITI
V COD.PAR.314
- IMP. SERVADIO PM. (CONF) CARLUCCI
- 609005 180245 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) -
OBBLIGO GIURIDICO DI IMPE-
- DIRE L'EVENTO - CHIRURGO CAPO-EQUIPE - ANORMALE
EVOLUZIONE POST-OPE-
- RATORIA - AFFIDAMENTO SUI COLLABORATORI -
INSUFFICIENZA - OBBLIGO DI
- SEGUIRNE LO SVILUPPO E DI INTERVENIRE -
SUSSISTENZA - OMISSIONE -
- MORTE DEL PAZIENTE PER INSUFFICIENZA O
INADEGUATEZZA DI CURE -
- RESPONSABILITA' PENALE DEL CHIRURGO -
RAVVISABILITA' - RAGIONI - FAT-
- TISPECIE.*
- COD.PEN ART.
40
- IN TEMA DI CAUSALITA', IL CHIRURGO CAPO-EQUIPE, UNA
VOLTA CONCLUSO L'ATTO
- OPERATORIO IN SENSO STRETTO, QUALORA SI MANIFESTINO
CIRCOSTANZE DENUNZIANTI
- POSSIBILI COMPLICANZE, TALI DA ESCLUDERE L'ASSOLUTA
NORMALITA' DEL DECORSO
- POST-OPERATORIO, NON PUO' DISINTERESSARSENE,
ABBANDONANDO IL PAZIENTE ALLE
- SOLE CURE DEI SUOI COLLABORATORI, MA HA OBBLIGO DI NON
ALLONTANARSI DAL LUO-
- GO DI CURA, ONDE PREVENIRE TALI COMPLICANZE E
TEMPESTIVAMENTE AVVERTIRLE,
- ATTUARE QUELLE CURE E QUEGLI INTERVENTI CHE UN'ATTENTA
DIAGNOSI CONSIGLIANO
- E, ALTRESI', VIGILARE SULL'OPERATO DEI
COLLABORATORI. NE CONSEGUE CHE IL
- CHIRURGO PREDETTO, IL QUALE TALE DOVEROSA CONDOTTA NON
ABBIA TENUTO, QUALO-
- RA, PER COMPLICANZE INSORTE NEL PERIODO POST-
OPERATORIO E PER CARENZE DI
- TEMPESTIVE, ADEGUATE, PRODUCENTI CURE DA PARTE DEI
SUOI COLLABORATORI, UN
- PAZIENTE VENGA A MORTE, IN FORZA DELLA REGOLA DI CUI AL
CAPOVERSO DELL'ARTI-
- COLO 40 DEL CODICE PENALE, RISPONDE, A TITOLO DI COLPA
(ED IN CONCORSO CON I
- DETTI COLLABORATORI), DELLA MORTE DELLO STESSO.
(FATTISPECIE DI PAZIENTE
- SOTTOPOSTA A COLECISTECTOMIA E VENUTA A MORTE ALCUNE ORE
DOPO LA CONCLUSIONE
- DELL'INTERVENTO, SENZA CHE FOSSE AVVENUTO IL
RISVEGLIO POST-OPERATORIO, A
- CAUSA DI IPOSSIA CEREBRALE CONSEGUITA ALLA
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ISTI-
- TUITASI NELLA FASE DI TARDIVA DECURARIZZAZIONE, ED
INSUFFICIENTE ASSISTENZA
- RESPIRATORIA. NONOSTANTE SEGNI DI RITARDO NEL RISVEGLIO,
IL CHIRURGO OPERAN-
- TE SI ERA ALLONTANATO DALLA CLINICA, DOPO LA
CONCLUSIONE DELLO INTERVENTO,
- DISINTERESSANDOSI, BENCHE' A CONOSCENZA, DELLA CRISI
NELLA QUALE LA PAZIENTE
- VERTEVA E DELLE DIFFICOLTA' NELLE QUALI IL MEDICO
ANESTESISTA SI DIBATTEVA,
- AVENDO FALLITO NEI TENTATIVI DI RIANIMAZIONE E NON
ESSENDO RIUSCITO A PRATI-
- CARE INTUBAZIONE TRACHEALE NE' AD ATTIVARE ALTRE CURE E
INTERVENTI IDONEI E
- PRODUCENTI, TECNICAMENTE POSSIBILI). ( V MASS N 167080;
( V MASS N 177967).*
- VEDI
167080
- VEDI
177967
-
- Nell’attuale quadro normativo, la definizione esatta dei
compiti del personale medico e di quello infermieristico non è certamente
agevole, anche in conseguenza dell’abolizione del mansionario.
- Non costituisce infatti una sicura guida di lettura il
riferimento alle leggi istitutive degli ordini professionali, ove si pensi
che anche per l’ordine dei medici, come per molti altri in Italia,
l’elencazione delle attività di competenza spesso comprende compiti che non
possono essere considerati “tipici” e le cui possibilità di svolgimento
appaiono condivisibili con altri professionisti.
- Un metro maggiormente rassicurante nella determinazione
delle mansioni che possono essere svolte dai medici e dagli infermieri e
rispondente ad una classificazione “dinamica” delle mansioni, come esige
l’attuale legislazione, risulta quello che prende le mosse dall’analisi
critica di ciò che ogni singolo operatore sanitario è effettivamente in
grado di eseguire, nel rispetto del fondamentale diritto all’integrità
fisica dell’utilizzatore dei servizi e nell’ovvia premessa che ormai si deve
parlare – nel settore sanitario – di un “concorso” di professioni
completamente autonome; è di tutta evidenza l’importanza che, anche in
questi termini, assume l’esatta autocoscienza delle proprie conoscenza.
- Le premesse che possono - al limite - valere come
parametri generali di condotta sono quelle per cui al personale medico
competono le attività di diagnosi e cura (peraltro delegabili entro certi
limiti al personale infermieristico) e secondo cui ognuno è arbitro
esclusivo delle proprie decisioni nel rispettivo settore di competenza, a
maggior ragione nel momento attuale in cui l'attività dell'infermiere non è
più collocata in funzione di esclusivo ausilio di quella medica, dopo
l'abolizione del mansionario.
-
L'atto medico delegato, già
introdotto nel nostro ordinamento dal DPR 27/03/92 deve essere adottato ogni
qual volta ve ne sia la necessità ed è opportuno che venga documentato.
-
Il personale infermieristico
tuttavia può operare anche sulla base di linee guida predefinite (cioè di
"raccomandazioni fondate sull'evidenza scientifica, applicabili e con
descrizioni dettagliate della pratica professionale desiderata, che formano
la base per prendere delle decisioni nel lavoro quotidiano e per aiutare i
processi di revisione della qualità, di educazione permanente e di tirocinio
professionale") e di protocolli.
-
Dell'applicazione e del
risultato di tali protocolli è responsabile il medico firmatario, salvo la
responsabilità personale di chi non agisse secondo le generiche regole di
prudenza.
- Un importante spunto proprio su queste tematiche è stato
offerto da una recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione (sez. IV 17
novembre 1999 - 18 gennaio 2000 n. 556, SEZ. iv 4 MAGGIO – 30 LUGLIO 2001,
N. 30023)), la
quale - rispetto alla posizione di un assistente ospedaliero - in
considerazione della loro "autonomia vincolata alle direttive ricevute" dal
primario, ha statuito che, nell'eventualità che egli non le condivida, è
tenuto ad esprimere il proprio dissenso; in difetto egli potrà essere
ritenuto responsabile di eventi lesivi, per non aver compiuto quanto in suo
potere per impedire l'evento (art. 40 co. II c.p..).
- L’insegnamento espresso dalla decisione menzionata può
essere applicato anche nei rapporti tra infermieri professionali e medici,
proprio alla luce della autonomia che la legge n. 42 del 1999 ha aperto
alla categoria. Colui che non può essere qualificato come "mero esecutore di
ordini" (così letteralmente la decisione ricordata) acquisisce nell'ambito
sanitario proprie posizioni di garanzia della salute del paziente con la
conseguenza che potrà - se del caso - interloquire con le altre figure
professionali, nell'affermazione delle sue competenze e delle sue
cognizioni, per non veder "svilita" (così sempre la sentenza di cui sopra)
la propria.
- Un'altra esimente codificata, lo stato di necessità (art.
54 c.p.), potrebbe essere invocata dall'infermiere professionale che abbia
svolto mansioni di competenza di un medico, oltrepassando il relativo limite
negativo della sua professionalità, per venire in soccorso di una persona
che si trovi in pericolo per la sua salute, quando sia impossibile ottenere
l'intervento in tempi ragionevolmente utili di un medico; l'eventuale atto
di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) meriterebbe
certamente - in simili frangenti - la piena non punibilità.
-
Come già ricordato nella
premessa a questo lavoro, la relazione tra le due professioni è in larga
misura governata dalla scienza medico legale e tracciare una separazione
insormontabile tra attribuzioni del medico e dell'infermiere, è spesso
arduo.
-
Non si può, p. es., escludere
che l’infermiere professionale possa “predisporre” di sua iniziativa il
materiale sulla scorta del quale il medico prenderà le proprie
determinazioni e pertanto, sempre in via meramente esemplificativa, di
fronte ad un’emergenza, l’infermiere professionale, avvertito
tempestivamente il medico, potrebbe dar corso all’esecuzione di un Ecg,
anche se esso non è stato richiesto o specificamente autorizzato dal medico,
del quale resta compito l'attività di controllo, consistente nel valutare
l'attendibilità del tracciato elettrocardiografico fornito dall'infermiera
senza una sua contestuale presenza.
-
- Si è già fatto un cenno, nel corso di questo scritto, al
tema del controllo che compete agli infermieri professionali sull’operato di
altre figure professionali e tra queste sugli o.t.a.; tale il dovere
sull'attività dei collaboratori ed ausiliari è profondamente radicato nei
compiti generali dell'infermiere in quanto – come ho avuto modo di
sottolineare – questi è assimilabile al prestatore d'opera intellettuale (v.
sul punto gli artt. 1228 e 2232 del Cc.).
-
E’ fuori di dubbio che nella
dinamica delle relazioni tra l’infermiere professionale ed il personale
tecnico – ausiliario possano sorgere profili di responsabilità dell’operato
di questi ultimi a carico dell’infermiere e precisamente: 1)
nell’eventualità che l’infermiere professionale abbia dato istruzioni
errate, nel qual caso la responsabilità è del professionista che le ha
impartite (cfr. a riferimento l'articolo 1717 Cc.); 2) dal dovere in
vigilando, che incombe sull’infermiere professionale, il quale avrà
allora il dovere di segnalare gli errori commessi ed eventualmente di
attivarsi per ovviare ai medesimi.
-
- Penso sia doveroso spendere qualche parola su un
argomento che purtroppo frequentemente ricorre nell’attività degli operatori
sanitari, ossia sulle disfunzioni che vengono riscontrare
nell’organizzazione delle varie strutture e nell’applicazione dei relativi
provvedimenti; personalmente ritengo che possa dirsi doveroso per tutti gli
infermieri professionali, ancor più oggi, in seguito all’esaltazione delle
loro professionalità, anche a livello legislativo, non prestare passiva
osservanza a queste disposizioni, specie ove possano mettere in pericolo la
salute pubblica o il buon andamento e l'efficienza del servizio. Ritengo che
sia possibile sostenere che sussista un dovere “professionale” di
segnalazione di queste disfunzioni, ampliato dalla legge n. 251 del 2000
nella parte in cui attribuiscono alla categoria degli infermieri un ruolo
diretto e paritario, rispetto alla categoria medica, nella programmazione
delle attività sanitarie; tale segnalazione dovrà peraltro essere che deve
essere adeguatamente motivata per fugare eventuali addebiti di attività
ostruzionistica e dovrà essere indirizzata con opportuno formalismo
(protocollo interno o raccomandata con ricevuta di ritorno) al responsabile
dell'Unità operativa e successivamente, in caso di perdurante difetto di
riscontro, alla direzione sanitaria.
- Questa considerazione appare ancor più giustificata ove
si abbia presente la “personalità” della responsabilità penale (art. 27 Cost.),
che si traduce nel principio per cui delle conseguenze dell’operato, in sede
penale, risponde sempre e soltanto l’individuo e non la persona giuridica
che abbia predisposto una determinata organizzazione del lavoro.
-
- Vorrei anche fare un cenno alla peculiare posizione che,
tra gli appartenenti alla classe infermieristica, riveste il “caposala”. A
questa figura professionale, infatti, competono, oltre che mansioni di
assistenza diretta, anche oneri di coordinamento del personale
infermieristico subordinato e, in veste di preposto, ossia di soggetto in
posizione intermedia tra i dirigenti ed i lavoratori, anche compiti in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi del d.l.vo n.
616 del 1994, quali:
- - l’aggiornamento delle misure di prevenzione;
- - la dotazione ai lavoratori dei mezzi di
protezione;
- - la verifica del rispetto da parte dei
lavoratori delle prescrizioni antinfortunistiche;
- - la verifica della formazione e della
preparazione dei lavoratori in tema di sicurezza e salute sul lavoro.
-
- Assai delicato è anche il dovere che al caposala incombe,
relativamente alla tenuta dei medicinali all’interno del proprio reparto,
anche se questo incombente può ritenersi condivisibile con gli infermieri
professionali, come insegnato da una delle decisione che qui di seguito
vengono citate.
- SEZ. 4 SENT. 05359 DEL 06/05/1992 (UD.26/03/1992)
RV. 190284
- PRES. Severino C REL. Caizzone
G COD.PAR.392
- IMP. Vallara PM. (Conf) Iannelli
- 614004 Sanita' pubblica - Veleni - Stato giuridico
del personale delle
- U.S.L. - Primario - Funzioni - Compito della
custodia dei veleni - E-
- sula dai compiti assegnati al
Primario.
- 589011 Professionisti - Medici e chirurghi - Stato
giuridico del personale
- delle U.S.L. - Primario - Funzioni - Compito
della custodia dei vele-
- ni - Esula dai compiti assegnati al
primario.
- D. P. R. DEL 20/12/1979 NUM. 761 ART. 63 COMMA 5 *COST.
- L'art. 63, quinto comma, d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761, sullo stato
- giuridico del personale delle U.S.L., specifica che
al Primario competono
- esclusivamente "funzioni di indirizzo e di verifica
sulle prestazioni di
- diagnosi e cura" ed e', dunque, esclusivamente in
relazione a tali funzioni
- che egli deve impartire "istruzioni direttive" ed
esercitare "la verifica i-
- nerente all'attuazione di esse". Esulano, dunque, dai
compiti assegnati al
- Primario, quelli manageriali e di organizzazione
aziendale che spettano ai
- vertici amministrativi delle U.S.L. (nella specie,
dotazione di contenitore
- di sostanze venefiche immediatamente distinguibili
esteriormente da quelli
- destinati alla conservazione di medicamenti), cosi'
come, in particolare, e-
- sula quello della custodia dei veleni, che spetta ad
altri soggetti (caposa-
- la, infermiere
professionale).
-
- SEZ. 4 SENT. 05359 DEL 06/05/1992 (UD.26/03/1992)
RV. 190285
- PRES. Severino C REL. Caizzone
G COD.PAR.392
- IMP. Vallara PM. (Conf) Iannelli
- 614004 Sanita' pubblica - Veleni Servizi ospedalieri -
Caposala - Compiti di
- controllo del prelevamento e della distribuzione
delle sostanze vene-
- fiche - Sussistenza - Art. 1 d.P.R. n. 1310
del 1974 - Compito di
- custodia dei veleni affidati all'infermiere
professionale - Esclusio-
- ne del compito del caposala -
Insussistenza.
- D. P. R. DEL 27/3/1969 NUM. 128 ART. 41 COMMA
1
- D. P. R. DEL 14/3/1974 NUM. 225 ART. 1 COMMA LETT.
F
- Secondo l'art. 41, primo comma, d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 128 - che regola
- l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri - il
caposala"... controlla il
- prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del
materiale di medicazio-
- ne, e di tutti gli altri materiali in dotazione"...
tra i quali devono ri-
- comprendersi le sostanze venefiche. Vero e' che
l'art. 1 d.P.R. 14 marzo
- 1974, n. 225 alla lettera f) affida all'infermiere
professionale il compito
- di custodia dei veleni, ma, non avendo tale
disposizione abrogato, la gia'
- citata precedente disposizione di legge, e' da
intendere che il compito di
- custodia dell'infermiere professionale concorra con
l'identico compito del
- caposala senza, ovviamente,
escluderlo.
-
- Mi preme in questa sede trattare anche di un ulteriore
argomento, la cui problematica emerge spesso nell'indagine giudiziaria in
tema di responsabilità professionale del personale sanitario, ovvero la
documentazione delle scelte operate e dei trattamenti praticati sul
paziente; troppo frequentemente, infatti, accade di dover esaminare cartelle
cliniche redatte con vistose carenze e lacune o, nella migliore delle
occasioni, con linguaggio eccessivamente sintetico.
- Non di rado, le stesso strutture sanitarie disciplinano
le forme di documentazione dell’attività sanitaria, anche con riferimento
alla tenuta della cartella infermierisitca, anche se le prassi riscontrabili
appaiono assai variegate.
- Si può affermare senza timore di smentita che, là dove
venga previsto in termini espressi l’obbligo di redazione della cartella
infermieristica, l’omesso rispetto delle relative prescrizioni possa far
derivare a carico dell’infermiere professionale una responsabilità quanto
meno a livello disciplinare, per violazione dell’obbligo di diligente
adempimento delle proprie obbligazioni che è sancito già a livello
civilistico dagli artt. 1218 e 1176 c.c..
-
- Bisogna premettere che la giurisprudenza ha riconosciuto
in termini pacifici alla cartella clinica il carattere di atto pubblico con
tutte le conseguenza che ne derivano per l'ipotesi di falsificazione e di
alterazione del suo contenuto; tuttavia, analoga valenza può essere
conferita anche al diario infermieristico, giacchè gli infermieri
professionali rientrano tra i soggetti incaricati di un pubblico servizio,
ai sensi dell’art. 358 c.p. e l’art. 493 c.p. estende la disciplina delle
falsità documentali, ivi compresa quella che attiene agli atti pubblici ed
alle certificazioni, ai documenti redatti dagli incaricati di pubblico
servizio, nell’esercizio delle loro mansioni; ne discende che, specialmente
quando la compilazione del diario infermieristico venga prevista dall’ente
sanitario, le falsificazioni ideologiche e le alterazioni di questi atti
costituiscono reato e comportanto l’applicazione di sanzioni penali.
- Ritengo estremamente opportuno che gli infermieri
professionali acquisiscano nel proprio patrimonio culturale l'abitudine alla
compilazione del diario infermieristico e di procedere a questo incombente
nel modo il più possibile esaustivo e comprensibile; se è vero che vi sono
ormai ambiti di esclusiva competenza e responsabilità per la categoria, è
sicuramente opportuno che rimanga traccia di queste opzioni in aggiunta a
quanto possa risultare dalla cartella clinica, onde consentire - nel caso in
cui se ne prospetti la necessità - di apprendere appieno le ragioni delle
decisioni assunte, anche in rapporto con le altre figure professionali,
in primis con il personale medico. Si aggiunga poi che la documentazione
della propria attività si presenta opportuna - quale momento di corretto
esercizio della professione - nell'ipotesi in cui più soggetti siano
chiamati ad occuparsi di un medesimo caso, in modo che a colui che succeda
ad altri nel trattamento sia noto il quadro della situazione e quali
decisioni siano state assunte fino a qual momento.
-
-
L’onere qualificato di
conoscenza delle regole dell’arte a carico del professionista (affermato a
livello di lettura Costituzionale delle norme sulla responsabilità penale),
siano questi precetti generici o specifici, renderà ardua inoltre l’invocabilità
da parte degli infermieri professionali, dell’ignoranza delle regole che
disciplinano la loro attività. Chi svolge professionalmente una determinata
attività “rischiosa” nel giudizio corrente così come in quello giudiziario,
non può non essere a conoscenza delle regole (scritte e non scritte) sotto
l’egida delle quali le relative mansioni devono essere esercitate; ciò lo
esige il rispetto che degli altri ciascuno deve avere quotidianamente ed in
special modo dove siano in gioco interessi primari e tutelati fin dal
livello Costituzionale della nostra legislazione, come il diritto alla
salute (art. 32 Cost.) che è passibile di compromissioni definitive e non
riparabili per equivalente.
-
Mirko Margiocco
-
Sostituto Procuratore della
Repubblica
-
presso il Tribunale di
Modena
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