Congresso Nazionale Aniarti 2002
Emergenza, cure intensive e Livelli Minimi di Assitenza
Sorrento (NA), 07 Novembre - November 2002 / 09 Novembre - November 2002
» Indice degli atti del programma
3° Intervento Marinella D’Innocenzo
07 Novembre - November 2002: 10:30 / 11:00
Audio
Foto
- “Significato
e cogenza dei LEA nella definizione dell’offerta regionale…”
- M.
D’Innocenzo
- Direttore Dipartimento Assistenza
Infermieristica, Azienda USL Roma B,
- membro del Comitato Centrale della
Federazione Nazionale Collegi IPASVI – Roma.
-
- L’analisi sul significato e la cogenza dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), deve partire necessariamente da
due premesse fondamentali:
-
a) dal richiamo ai principi
etico-politici sanciti dalla Costituzione negli articoli 2 e 3:
-
· l’art.2 individua lo Stato
quale garante dei diritti inviolabili dell’individuo e quindi sancisce la
parità dei diritti dei cittadini indipendentemente dal livello
socio-economico raggiunto;
-
· l’art. 3 stabilisce la pari
dignità di tutti i cittadini e conferisce allo Stato:
-
§ il compito di rimuovere gli
ostacoli che ne possano limitare la libertà e l’uguaglianza
-
§ il compito di garantire lo
sviluppo della persona umana attraverso il principio solidarietà nella contribuzione
e fruibilità dei servizi sanitari;
-
b) dal richiamo all’art.32 della
Costituzione, all’art.1 della L.833/78 e dall’art.1 del Dlgs 229/99, nei
quali si attribuisce alle Istituzioni il compito di verificare che la
legislazione italiana in materia di servizi sociali e sanitari (sistema
di welfare) sia attuata attraverso criteri di uguaglianza e modalità
organizzative e gestionali in grado di garantire equità ed efficacia
negli esiti e nell'accesso.
-
- Bisogna partire dal fatto che questo Paese
ha scelto attraverso alcune leggi significative di offrire a tutti i
cittadini la possibilità di essere curati, di essere presi in carico dallo
Stato in un momento di particolare necessità, quale quello del bisogno di
salute.
- Tutto questo
però nel corso degli anni ha significato un cambiamento profondo rispetto
alle garanzie che lo Stato ha offerto ai cittadini.
- Negli ultimi
anni si sono modificati gli stili di vita, la tipologia di patologie, la
quantità e la qualità della domanda sanitarie, le tecnologie, le
strumentazioni diagnostico-terapeutiche e contestualmente si è verificato:
-
- un aumento dei bisogni
percepiti, cioè una maggiore consapevolezza da parte del cittadino
rispetto ai diritti di fruibilità dei servizi;
-
- un aumento quindi della domanda
dei servizi sanitari,
-
- una capillarizzazione e
diversificazione dell’offerta dei servizi stessi su tutto il territorio
nazionale allo scopo di renderli il più vicino possibile ai cittadini.
-
- A fronte di questo enorme sviluppo di
tutto il sistema, si è avuta una richiesta di risposte assistenziali
sempre più complesse e sofisticate che si è tradotta in un aumento
consistente delle risorse destinate al finanziamento della sanità
pubblica.
-
All’inizio degli
anni ’90, si è verificato un primo momento di crisi in cui il
finanziamento del Servizio Sanitario ha subito un rallentamento. I livelli
di spesa sanitaria pubblica, malgrado i tentativi per arginare il notevole
disavanzo, hanno richiesto l’adozione di strumenti di programmazione e
pianificazione (Piani Sanitari Nazionale e Regionale) in grado di
assicurare l’assistenza sanitaria nel rispetto dei principi dell’economicità
assicurando contestualmente l’equità di accesso all’assistenza, la qualità
delle cure e la loro appropriatezza.
-
Alla fine degli anni
’90, dopo una serie di misure tese ad un risanamento più complessivo
dell’economia, vi è stato un attestamento su livelli di finanziamento per
il SSN progressivamente maggiori fino ad arrivare fino a 138.000 Miliardi
per il 2001.
-
- Il Rapporto
tra il finanziamento del SSN (pari a 5,9%) e il Pil (Prodotto
Interno Lordo) ha fatto però i conti con un progressivo scarto, a forma di
“forbice”, derivante dal rapporto tra Spesa Sanitaria e Pil (8,1%),
con una Spesa Sanitaria Privata sempre più consistente.
- Nel corso
degli anni, quindi si è via via caratterizzata la necessità di coniugare
la risposta ai bisogni sanitari con la disponibilità delle risorse
finanziarie.
- La differenza
tra Finanziamento (5,9%) e Spesa Sanitaria (8,1%) sta a significare quanto
a fronte di risorse destinate al SSN di fatto si sia speso
progressivamente di più per rispondere ai bisogni dei cittadini.
- Quindi, il SSN,
nel periodo tra il 1992 (Dlgs 502/92) e il 1999 (Dlgs 229/99), si è
trovato ad affrontare la contraddizione tra risorse disponibili
e bisogni.
- Il Fondo
Sanitario Nazionale (FSN) non è riuscito a coprire i costi generati dai
Servizi Sanitari Regionali.
- Da tutto ciò è
derivata la necessità di trovare meccanismi di contenimento che, a fronte
delle risorse disponibili limitate, salvaguardassero l’universalità e
l’equità nell'accesso ai servizi e nella distribuzione dell'offerta e al
tempo stesso assicurassero la qualità dell’assistenza erogata ai
cittadini.
- È stata essenziale, in questo senso, la
scelta di un modello sanitario (di cui si detto in premessa) di
riferimento basato:
-
- sui principi costituzionali di
universalità ed equità,
-
- su un sistema di welfare;
- tale scelta,
pone il Sistema Sanitario italiano ai primi posti nel mondo in termini di
solidarietà, accessibilità, offerta di prestazioni.
- Pertanto, è
opportuno, prima di parlare dei LEA, ricordare a grande linee i modelli di
risposta ai bisogni sanitari adottati nei vari Paesi del mondo.
- Sono tre le
teorie che sottendono ai modelli di sistema sanitario
-
a) Teoria liberista
-
b) Teoria universalistica
-
c) Teoria utilitaristico-selettiva
-
- a) la teoria liberista:
-
- Privilegia il libero mercato:
-
o Non garantisce l’equità e la
solidarietà nella risposta ai bisogni di salute
-
o C’è libertà di scelta dei
singoli sul tipo e sull’organizzazione del servizio desiderato
-
o Chi ha più reddito può comprarsi
i servizi migliori
-
- Il servizio pubblico è residuale
e spesso di qualità inferiore con poche risorse disponibili. Ne
usufruiscono le fasce deboli con prestazioni “minime”.
- Le
disuguaglianze, in questo modello, tendono ad ingigantirsi
progressivamente a svantaggio delle fasce deboli.
-
- a) Nella
teoria universalista, alla quale si sono ispirate le scelte del nostro
Paese a partire dall’art.32 della Costituzione:
-
- L’assistenza sanitaria è
garantita a tutti coloro che ne hanno bisogno salvaguardando anche chi non
ha reddito;
-
- Prevale l’efficacia rispetto ai
costi perché si privilegia la risposta al bisogno di salute; ma si rischia
al contempo d’incrementare la spesa e di creare le condizioni per un “razionamento
implicito iniquo” (ad es: le liste d’attesa) nel tentativo di
assicurare la fruibilità e l’accessibilità dei servizi;
-
- C’è il rischio di iniquità
nell’accesso e nell’esito delle prestazioni di provata efficacia.
- Ciò che rende debole questo sistema è la
vulnerabilità delle fasce socio-economicamente deboli verso le prestazioni
inefficaci ed inappropriate.
-
- c) La teoria
utilitaristico-selettiva:
-
o Tende a trovare l’equilibrio
sostenibile tra bisogni di assistenza in rapporto al miglior risultato con
costi più bassi possibili;
-
o L’uguaglianza nella fruizione
delle prestazioni è rapportata alla garanzia del massimo successo
(efficacia) a fronte delle diverse condizioni di bisogno
-
o Non vengono tutelate quelle
situazioni che presentano un elevato rischio d’insuccesso (p.e.:
by-pass coronarici oltre i 75 anni)
-
- In questa teoria in cui si assicurano
risposte soltanto a coloro per i quali esistono maggiori possibilità di
successo, molte “minoranze” (fasce deboli) restano escluse e non
tutelate.
-
- La teoria
applicata al SSN italiano, così come previsto dal dlgs 229/99, è un mix di
universalità, equità, appropriatezza (Figura 1):
-
- Figura 1
– Universalità, Equità, appropriatezza
-
- Nell’ultima
riforma sanitaria è scelto di:
-
- creare quelle condizioni per cui
tutti i cittadini sono uguali ed hanno le stesse opportunità su tutto il
territorio nazionale;
-
- individuare, sulla base delle
risorse disponibili, le prestazioni che devono essere garantite dal SSN
in quanto necessarie ed appropriate.
-
- Si è fatta la
scelta di un SSN come erogatore di interventi efficaci ed appropriati in
cui si definisce anche il contesto organizzativo adeguato a garantire la
pertinenza e il rapporto costo/efficacia delle prestazioni.
- L’Italia è un
paese che ha scelto di definire attraverso l’identificazione dei LEA le
prestazioni ritenute essenziali e quelle che, invece, sono ritenute
inefficaci ed inappropriate (quelle della “lista negativa”).
-
I LEA, le Linee guida clinico-organizzative,
i criteri di accreditamento, sono gli strumenti previsti dal
legislatore con il Dlgs 229/99 per assicurare l’efficacia, l’appropriatezza,
l’economicità delle prestazioni nel sistema dell’offerta e della
produzione di servizi. Tali strumenti
-
- delimitano i confini delle
prestazioni erogate dal SSN, partendo dall’assunto che è necessario
rispondere ai bisogni di salute dei cittadini nella misura in cui questi
ne hanno effettivamente necessità;
-
- esplicitano le modalità di
impiego delle risorse per le attività riconosciute essenziali;
-
- individuano i criteri di esito e
di processo necessari per garantire la qualità dei servizi sanitari.
- I LEA,
le Linee guida clinico-organizzative, i criteri di
accreditamento, sono pertanto strumenti differenti di uno stesso
processo di “razionalizzazione esplicita” dell’assistenza sanitaria
in cui:
-
o si dichiara esplicitamente quali
sono le prestazioni che debbono essere offerte dal SSN e quelle non a
carico dei contribuenti, in quanto non rispondenti ai criteri di
appropriatezza, economicità ed efficacia
-
o si definisce il fabbisogno di
prestazioni necessarie
-
o si regolano i sistemi di
remunerazione a fronte delle risorse individuate,
-
o si controllano i processi di
erogazione delle prestazioni allo scopo di garantire l’appropriatezza
delle condizioni organizzative;
-
o si valutano gli esiti/effetti
delle prestazioni rispetto a quelle condizioni di evidenza scientifica, di
pertinenza e di efficacia che devono caratterizzare l’appropriatezza e la
necessità delle risposte.
-
- Quindi, nel
rispetto dei principi di dignità della persona, dell’equità nell’accesso
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza,
dell’economicità nell’impiego delle risorse sono stati individuati i
Livelli Essenziali di Assistenza (Accordo della Conferenza Stato-Regioni;
22 novembre 2001, DPCM 29 novembre 2002).
- Il concetto
di “essenzialità” dei livelli di assistenza, che si differenzia dal
concetto di uniformità previsto dal Dlgs 502/92, è un concetto
fondamentale in quanto si lega ad un concetto di universalismo e ad un
rigore di tipo etico tale per cui a tutti i cittadini viene garantito solo
quello che è necessario.
-
L’universalità, l’essenzialità e l’appropriatezza previste nei LEA, mal
si coniugano con quanto si sta proponendo in sede legislativa circa il
processo di devoluzione totale. Infatti, nel DPEF e nell’ultima proposta
di legge sulla devoluzione si vorrebbe realizzare da un lato, una
legislazione esclusiva regionale per la materia sanitaria (senza la
legislazione concorrente dello Stato); dall’altro si vorrebbero garantire
solo i livelli minimi da assicurare per il SSN non garantendo a tutti
quell’essenzialità prevista dai LEA e assicurando il minimo solo per i più
poveri (così come prevede la teoria liberista).
-
- Dalla lettura
di alcuni articoli del DPCM 29 novembre 2002 sui (v. figure 2, 3, 4, 5) si
evince quale è il patto del SSN con i cittadini, cosa questodeve garantire
dal punto di vista dell’essenzialità, ma anche del diritto di
cittadinanza, di fruibilità dei servizi e di accesso alle cure nel momento
in cui il cittadino ne ha la necessità e si è più deboli; e soprattutto è
più debole chi è più povero.
- L’ articolo
2 prevede che “II Servizio sanitario nazionale garantisca,
attraverso le risorse finanziarie pubbliche […] i livelli essenziali di
assistenza sanitaria, […]”.
-
- Figura 2
- DPCM 29 novembre 2002, articolo2
-
-
-
- Nell’articolo
3, si afferma che “i livelli
essenziali di assistenza sanitaria”
individuati devono essere garantiti “a tutti
i cittadini […]” e che le prestazioni comprese nei LEA sono soggette
ad alcune limitazioni che sono riprese nell’articolo successivo.
-
- Figura 3
- DPCM 29novembre 2002, articolo 3
- Nell’articolo 4, si definiscono le
modalità con cui le prestazioni ritenute essenziali sono garantite:
-
1.
Le prestazioni comprese nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria sono garantite dal Servizio sanitario
nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.
-
-
2.
Le forme e le modalità della
partecipazione alla spesa sono quelle individuate dalle disposizioni
legislative statali […]”
-
- Figura 4
- DPCM 29novembre 2002, articolo 4
-
- Nell’articolo 5 si individuano quelle
prestazioni non essenziali (“liste negativa”)ed i criteri e le modalità di
esclusione dai LEA:
-
comma 1“[…]:
-
1)
-
a)
i servizi e le
prestazioni di cui all'allegato 2A sono esclusi dai livelli essenziali di
assistenza;
-
b)
le prestazioni di cui
all'allegato 2B sono parzialmente escluse dai livelli essenziali di
assistenza in quanto erogabili solo alle condizioni indicate nello stesso
allegato;
-
-
-
-
c)
sono incluse nei
livelli essenziali di assistenza le prestazioni di cui all'allegato 2C,
subordinatamente all’individuazione di modalità più appropriate di
erogazione.
- Comma 2:
- “Le
modalità di erogazione delle prestazioni di ricovero ordinario di cui al
comma 1, lettera c) sono considerate appropriate se non viene
superato il valore/soglia fissato dalla Regione o dalla Provincia
autonoma, di compatibilità della prestazione con il profilo erogativo
utilizzato. […]Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
altre prestazioni, diverse da quelle di ricovero ordinario, che presentano
un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali
occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione”.
- Comma 3:
- “Entro il
30 giugno 2002 le regioni disciplinano i criteri e le modalità per
contenere la richiesta e l'erogazione di prestazioni che non soddisfino il
principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella
utilizzazione delle risorse”.
-
-
-
- Figura 5
- DPCM 29 novembre 2002, articolo 5, comma 1
-
-
-
-
- Figura 6
- DPCM 29 novembre 2002, articolo 5, comma 2
-
- Tali prestazioni
non incluse nei LEA sono deputate in parte alla possibilità del singolo
cittadino di usufruirne attraverso meccanismi di trasparenza che sono
ricompresi nei finanziamenti aggiuntivi da parte delle Regioni oppure nella
possibilità di utilizzare i Fondi Integrativi che devono essere
complementari al SSN (e non certamente sostitutivi attraverso un sistema
assicurativo così come si vuole intendere nel DPEF 2003-2006, già
richiamato).
-
- I LEA assicurano
prestazioni che rispondono a criteri di:
-
o Pertinenza, cioè rispondenti agli
obiettivi di salute individuati dal PSN 2002-2004;
-
o Efficacia, cioè basate
sull’evidenza scientifica e rispondenti ai reali bisogni di salute;
-
o Appropriatezza,
-
o Economicità.
- I criteri di appropriatezza ed essenzialità
diventano pertanto espressione di una duplice esigenza del SSN:
-
o identificare i bisogni prioritari;
-
o garantire prestazioni di provata
efficacia in condizioni organizzative adeguate.
-
- L’universalismo
del nostro SSN si traduce in “prestazioni ritenute essenziali” per
fornire un’efficace ed appropriata risposta ai bisogni sanitari, rendendola
contestualmente compatibile con le risorse effettivamente disponibili. Ad
ogni prestazione ritenuta necessaria è associata la migliore condizione
organizzativa ed operativa per erogarla.
- Le risorse
disponibili per assicurare ai cittadini i LEA sono oggi determinate nel 5,9%
del Pil, anche se per far funzionare adeguatamente un Sistema Sanitario di
questo tipo sarebbe necessario arrivare almeno al 7% del Pil, così come si
era stabilito di raggiungere dopo le scelte assunte con il Trattato di
Maastrict.
- Le Regioni (ai
sensi del Dlgs 56/2000) devono assicurare le “garanzie” previste dal
SSN con l’individuazione dei LEA attraverso un processo di
responsabilizzazione regionale sull’uso delle risorse. Si devono
ufficializzare gli obblighi che ogni Regione si impegna a rispettare nei
confronti dei propri cittadini definendo quali benefici devono essere
garantiti (e quali tipologie di servizi devono essere offerti) a fronte del
mandato implicito fra cittadini e sistema di solidarietà ed equità generale.
- Sono essenziali
ed appropriate, dunque, quelle prestazioni che sono in grado di tutelare nel
miglior modo possibile la capacità di ogni utente di esercitare i propri
diritti o di conquistarne la fruizione.
- I L.E.A.
comprendono (dlgs 229/99, art.1, c.6) le tipologie di:
-
- Assistenza sanitaria collettiva
in ambiente di vita e di lavoro,
-
- Assistenza distrettuale,
-
- Assistenza ospedaliera.
- Sono escluse dai LEA quelle prestazioni che
non soddisfano l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità (Lista
Negativa). Le prestazioni non comprese nei LEA ("lista negativa")
possono essere erogate, come si è detto, con le risorse regionali
aggiuntive e con Fondi Integrativi.
- Allora dopo aver
parlato del significato dei LEA, come si può garantire l’effettiva
attuazione dei principi di universalità, equità ed accessibilità delle
cure in un contesto federalista con alle porte un processo orientato alla
devoluzione totale, cioè un processo in cui si va verso la possibilità che
ogni Regione non avendo più il vincolo del Fondo Sanitario Nazionale, ma
avendo un sistema di finanziamento diverso stabilisce autonomamente quanto
deve destinare al servizio sanitario?
- Come possono gli
infermieri e tutti i professionisti nel rispetto dei principi e dei valori
professionali contribuire a garantire un sistema che, nel rispetto dei
principi costituzionali di universalità, equità accessibilità, sia realmente
in grado di farsi carico dei bisogni di salute dei cittadini?
- I riferimenti
normativi (vedi Figura 1Figura 7) per il Federalismo sono molti, ma cosa che è ben più
importante è che sono sufficienti per garantire un Federalismo realmente
solidale?
- Cosa
cambia con il Federalismo? Intanto cambiano
il Governo territoriale, i
rapporti tra Stato e Regioni e tra Regione ed Enti Locali, la configurazione
delle autonomie regionali e locali.
-
- Figura 7
- Federalismo: riferimenti normativi
-
-
- La sanità è
stato un “laboratorio” per il Federalismo. Con la L.133/99 (art.10) e
soprattutto con il Dlgs. 56/2000, di modifica al Titolo V della
Costituzione, le Regioni possono migliorare il livello di risposta locale in
termini qualitativi. In particolare, il Dlgs 56/2000 prevede:
-
- L’abolizione dei vincoli di
destinazione nei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario.
-
- L’attribuzione alle regioni del
gettito proveniente dalla compartecipazione all’IVA.
-
- Dall’anno 2000 le aliquote
dell’addizionale IRPEF dello 0,5 e 1% destinata alle Regioni, sono elevate
rispettivamente alle 0,9 e all’1,4%.
-
- È previsto l’aumento dell’accisa
sulla benzina, spettante alle Regioni a Statuto ordinario.
-
- È prevista la costituzione di un
fondo perequativo nazionale che attinge al gettito della compartecipazione
all’IVA ed, eventualmente, dell’accisa sulla benzina per superare gli
squilibri tra le varie Regioni
-
- Sono istituite procedure di
monitoraggio e di verifica dell’assistenza sanitaria erogata dalle Regioni
condizionando al loro rispetto i trasferimenti perequativi e le
compartecipazioni.
-
- Le Regioni sono “costrette” a concorrere al
processo di risanamento della finanza pubblica attraverso una “forte”
responsabilizzazione sulla spesa da loro generata.
- Il problema di fondo è che con questo tipo
di federalismo si delineano Servizi Sanitari Regionali con modelli di
funzionamento differenti da Regione a Regione. Gli stessi LEA hanno
modalità applicativa diversa e prevedono differenti modalità di
partecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
- Le criticità di
questo sistema che nella forma è perfetto, ma che nella traduzione operativa
viene gestito in maniera difforme, sono relative a:
-
- alla garanzia di un “uguale”
diritto alla salute per i cittadini di tutte le Regioni.
-
o “I LEA come strumento di
coesione nazionale”;
-
- al mantenimento degli equilibri
economici contestualmente alla stima adeguata del FSN.
-
o Punto di caduta nella
Finanziaria 2003, art.30 comma 2, lettera a-b-c-d e art.31 in cui vengono
sottratte progressivamente risorse alle Regioni, agli Enti Locali e ai
Comuni;
-
- al conflitto d’interesse tra
funzione di tutela e produzione di servizi.
-
o Tipico lo spostamento di
risorse verso il privato o verso prestazioni più remunerative, ma anche di
bassa efficacia.
-
- Gli aspetti
nodali, pertanto, di cui un Federalismo sanitario garante del diritto
all’equità e all’appropriatezza deve tener conto sono relativi a :
-
o La stima delle risorse
-
o Ai meccanismi di riequilibrio
finanziario
-
o Al congelamento delle differenze
tra Regioni “ricche” e “povere”.
-
- Le opportunità ed i vantaggi dei LEA dentro
un contesto di Federalismo sanitario si possono così indicare:
-
o Identificazione con maggiore
precisione dei bisogni della popolazione di riferimento (devolution) da
parte dei soggetti di governo decentrati;
-
o Maggiore responsabilizzazione su:
-
o Livelli di spesa
-
o Organizzazione dei servizi
-
o Reperimento delle risorse
aggiuntive necessarie a finanziare le prestazioni
- La maggiore
autonomia rende possibile e più efficiente la valorizzazione delle proprie
specificità che qualificano ed indirizzano lo sviluppo del sistema.
-
o Adozione di comportamenti
clinico-assistenziali basati sull’evidenza.
-
o Garanzia di un contesto
organizzativo più appropriato per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
con condizioni di adeguatezza operativa e di accettabilità del mix
quali-quantitativo delle risorse utili al processo assistenziale.
-
- Tra i rischi e
limiti che invece si possono ipotizzare
-
o Ricreare nuovi centralismi nelle
Regioni continuando ad avere come obiettivo prioritario la gestione delle
strutture sanitarie (offerta) più che le politiche per la salute (analisi
della domanda);
-
o Applicazione solo formale dei LEA
e mantenimento di un sistema iniquo e spesso inefficace perché non legato
all’appropriatezza e all’evidenza scientifica
-
o Creare, senza i correttivi al
sistema di riparto del FSN e ai criteri per la ripartizione tra le Regioni
del Fondo di perequazione nazionale, un paese con differenti opportunità per
i cittadini penalizzando le Regioni più disagiate;
-
o Adottare modelli che privilegiando
la “scelta del cittadino” lo rendano vittima del mercato negando quell’integrazione
tra servizi e saperi che orienta nelle scelte
-
o Creare un’ulteriore selezione
nell’accesso alle prestazioni legate ad un uso distorto del sistema
intramurario e dei fondi integrativi;
-
o Evitare l’attivazione del sistema
di monitoraggio dello stato di salute, delle azioni programmate e
dell’assistenza erogata.
-
- Il rischio reale sarà un’accentuazione degli
squilibri esistenti tra i diversi sistemi regionali e differenti opportunità
per i cittadini e gli operatori. È necessario un modello di federalismo
fondato sull’universalità e sull’equità.
-
- Il ruolo della
professione infermieristica nel processo del federalismo in sanità e
nell’applicazione dei LEA sarà pertanto quello di richiamare la
responsabilizzazione dei soggetti di governo nazionale e decentrati
spingendoli a:
-
o adottare modelli di federalismo
fondati sui principi di solidarietà, universalità ed accessibilità dei
servizi sanitari;
-
o prevedere il contributo degli
infermieri per la definizione dei L.E.A. evidenziando a livello regionale la
necessità dell’analisi dei bisogni prioritari di assistenza infermieristica
della popolazione;
-
o contribuire a definire con rigore
e coerenza “cosa” il SSN garantisce ai cittadini con equità;
-
-
-
o concentrare le risorse su
efficacia ed appropriatezza, valorizzando le prove scientifiche disponibili
con un sistema continuo ed efficiente di revisione sistematica e di ricerca
e sviluppo;
-
-
o consentire che le prestazioni
siano erogate in condizioni organizzative tali da garantire l’efficacia e l’appropriatezza;
-
o garantire agli infermieri la piena
attuazione della direzione, dell’organizzazione e della valutazione delle
attività assistenziali, in un quadro di equità e valorizzazione
professionale.
-
-
- Gli infermieri
rappresentano una risorsa consistente della Sanità, hanno pertanto una
grossa responsabilità nella tutela e nello sviluppo del SSN. I LEA sono
un’opportunità e sta agli infermieri difenderli da chi li vorrebbe rendere “minimi”
e fare in modo che le garanzie per cittadini passino anche attraverso la
loro partecipazione.
-
» Torna all'indice degli atti del programma