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Congresso Nazionale Aniarti 1999

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE IN AREA CRITICA.

Bologna (BO), 10 Novembre - November 1999 / 12 Novembre - November 1999

» Indice degli atti del programma

Obiettivo: Definire e dibattere sulla relazione esistente tra certificazione, competenza e accreditamento del professionista infermiere Moderatore : Annalisa Silvestro

12 Novembre - November 1999: 09:00 / 12:15

Riforma sanitaria e accreditamento professionale 

Marinella D’Innocenzo   

Consigliere del Sottosegretrio alla Sanità 

Dirigente Servizio Infermieristico Azienda USL Roma B 

La Riforma Sanitaria ha il merito di aver posto particolare attenzione al miglioramento del SSN, cercando di riportare certe regole dentro SSN e di riproporre i criteri di equità/solidarietà ed efficienza/appropriatezza.  

Il Parlamento ha affidato al Governo la delega per la Riforma dell’organizzazione, intesa come produzione ed erogazione, dell’assistenza sanitaria con l’intento di rivederne alcuni punti considerati critici dai cittadini e di intervenire su alcune storture determinate dalla 502/92 e 517/93, tra cui la forte contraddizione fra le risorse disponibili e i bisogni dei cittadini. 

In realtà, la definizione che si è dovuta affrontare riguarda la definizione molto generica dei livelli uniformi di assistenza per la quale si era innescato, con la competizione pubblico-privato e quella tra erogatori e produttori delle prestazioni, un mercato di fatto sregolato. In alcuni casi vi è stato un incremento delle prestazioni non necessarie ai cittadini e non appropriate, sollecitate da un’induzione della domanda sanitaria.  

Questo meccanismo ha di fatto disarticolato il sistema e prodotto un incremento enorme della spesa sanitaria a fronte di un bisogno complessivo su tutto il territorio nazionale non soddisfatto pienamente. 

Con la 229/99 viene affermato il principio della contestualità tra identificazione dei livelli uniformi e determinazione del fabbisogni finanziario. 

La legge 133 (art.10) ha dato mandato al Governo di rivedere la forma di finanziamento (che oggi avviene su una parte cospicua, con l’IRAP, circa il 90% del gettito locale, più la parte riferita al FSN), tenendo conto del Dpf.  

Da questo punto di vista il Federalismo Fiscale darà indicazione sul fabbisogno complessivo finanziario per quanto riguarda la copertura del SSN.  

Ciò non è di poco conto. 

Prima esisteva la contraddizione tra la definizione delle risorse disponibili e la soddisfazione successiva dei bisogni. Oggi, la contestualità garantisce la possibilità di identificare quali sono le prestazioni necessarie, dal punto di vista dell’evidenza scientifica, appropriate, e di definire anche quelle che non lo sono. 

Entrando brevemente nel merito della Riforma Sanitaria: 

· sono previsti 26 decreti normativi, oltre la metà dei quali si riferiscono a queste tre aree (aree socio-sanitarie, della disciplina delle relative figure, l’istituzione dei Fondi integrativi); 

· si prevede la definizione del processo di selezione dei soggetti erogatori che sono quelli che per conto e a carico del SSN attraverso il meccanismo delle autorizzazioni e dell’accreditamento e degli accordi contrattuali possono erogare le prestazioni per norme e per conto del SSN; 

· si ripropongono le funzioni del SSN, dal rapporto Stato-Regioni per quanto riguarda il SSN come sistema delle funzioni e dei servizi propri dei servizi sanitari regionali; quindi un rafforzamento del ruolo di indirizzo e di coordinamento, cioè di programmazione centrale delegata alla programmazione regionale; 

· si ripropone il Piano Sanitario come strumento di armonizzazione e raccordo di tutto questo nelle politiche regionali per la salute e l’assistenza sanitaria. 

· si propone l’evidenza scientifica e l’appropriatezza quali elementi per rendere i cittadini più consapevoli del diritto, previsto dall’articolo 32 della Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie di qualità ed appropriate; 

· si ripropone il ruolo dei Comuni di verifica e di contribuzione alla programmazione politica locale; 

· si rafforza, per quanto riguarda l’autonomia e la responsabilità delle Aziende Sanitarie, il carattere pubblico delle stesse (riconosciute come ente pubblico) e al tempo stesso si rafforzano alcuni aspetti di flessibilità legati ad un maggiore snellimento burocratico e all’autonomia imprenditoriale tipici del sistema privatistico; tutto ciò si richiama al principio della responsabilità della dirigenza prevista dal Decreto Legislativo 29/93, che viene ricondotto dentro le strutture sanitarie in quanto demanda molto ai responsabili di unità operativa e delle strutture sanitari, determinando una sorta di sinergia fra Decreto Legislativo 29/93 e Riforma-ter; 

· si definiscono i requisiti degli ospedali da costituire in Aziende Ospedaliere rompendo il fronte fra soggetto erogatore-produttore delle prestazioni, restringendo molto i criteri e le tipologie delle Aziende Ospedaliere; 

· viene istituito il Collegio sindacale; 

· viene prevista la remunerazione delle prestazioni “a doppio binario”, consentendo da un lato il finanziamento su prestazioni per ricovero ospedaliero (DRG) e dall’altro il finanziamento per funzione assistenziale, cioè a costi predefiniti per programmi assistenziali stabiliti dalla Regione (su prevenzione, malattie rare, trapianti, emergenza, integrazione fra assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale), fuorviando qualsiasi speculazione sui DRG più remunerativi in modo che anche la prestazione, come ad esempio quella psichiatrica, possa essere valutata come funzione assistenziale di questo SSN che offre prestazioni di qualità, ma anche di peso uguale in tutti i servizi sanitari e strutture; 

· viene affrontato il problema della dirigenza sanitaria creando un ruolo unico per i profili e la definizione di un rapporto esclusivo obbligatorio dal 2000 per tutti i medici e per i medici che nel 1998 svolgevano funzioni di dirigenza di unità operative complesse; per dirigere unità operative, Dipartimenti e/o servizi/strutture sanitarie devono fare l’opzione. Viene garantita alla Dirigenza la partecipazione alle attività dell’Azienda attraverso il Dipartimento e il Collegio di Direzione; 

· viene data importanza al Dipartimento di Prevenzione e al distretto sanitario di base, che diventa un’articolazione importante della ASL dotato di autonomia organizzativa. 

Uno degli aspetti innovativi della 229/99 è sicuramente quello dell’accreditamento, superando l’art.8 del decreto legislativo 502/92 sull’accreditamento e il DPR 14 gennaio 1997 sull’accreditamento delle strutture sanitarie.  

L’art. 8 del decreto legislativo 502/92 stabiliva, infatti, due criteri e standards per l’accreditamento: 

a)  requisiti minimi per l’autorizzazione ad erogare le prestazioni sanitarie; 

b)  forma dell’accreditamento per poter accedere di finanziamenti previsti dal SSN. 

Ciò significava e significa che per erogare prestazioni sanitarie per nome e per conto del SSN bisogna essere autorizzati e sottostare ad un procedimento di accreditamento istituzionale. 

Nel DPR 14 gennaio 1997 venivano stabiliti i requisiti minimi strutturali e tecnologici (art. 2, comma 5 e 7) e si cominciava ad entrare nel merito di quelle che erano le condizioni, i requisiti di conformità che dovevano avere le strutture per potersi “accostare” ai bisogni dei cittadini. 

La 229/99, attraverso le quattro “A” del SSN, prevede la distinzione fra la funzione di programmazione e produzione delle prestazioni attraverso il processo di selezione degli erogatori. 

Ciò significa che vi è la condizione di pari opportunità per i soggetti pubblici, privati, no-profit che nell’ambito del SSN devono erogare prestazioni ai cittadini. 

La legge di riforma , identifica da un lato le prestazioni ritenute essenziali, quindi, appropriate e dotate di criteri di evidenza scientifica e necessarie per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini, dall’altro, con un elenco, individua quelle prestazioni non ritenute necessarie e appropriate per i cittadini, specificando anche tutte le prestazioni che possono essere oggetto di fondo integrativo, cioè di contribuzione integrativa da parte dell’utente per quanto riguarda la possibilità di accedervi. 

Tra queste prestazioni, rientrano quelle estetiche, odontoiatriche, cure termali, ecc., in cui soggetti pubblici e privati, ma anche diversi soggetti, in forme associative, possono entrare nel merito della garanzia per quanto riguarda la possibilità di rendere integrate le prestazioni ritenute essenziali. 

Quindi, affianco all’identificazione dei LEA, esiste un sistema che nelle quattro “A” afferma: 

n autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie - nel senso che oggi per costruire una struttura sanitaria non è sufficiente avere i requisiti (strutturali e tecnici), ma è necessario che questa sia dentro una programmazione anche dal punto di vista urbanistico ed edilizio previsto dal Comune e dalla Regione; 

n accessibilità - in termini di fruibilità complessiva del servizio; 

n autorizzazione al funzionamento ( peraltro già presente) della struttura sanitaria 

n accordo contrattuale fra Aziende Sanitarie e Regione per la predisposizione delle condizioni sui volumi di attività, la quantità erogabile di prestazioni sulla base del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale. 

Quando all’art. 8-quinquies si dice che “…l’accreditamento istituzionale è rilasciato (art.8, 229/99) dalla Regione previa verifica dei requisiti “ulteriori” di qualificazione e della funzionalità della struttura e dei professionisti…”, è chiaro intento del legislatore di individuare nel termine di requisiti “ulteriori”,  tutti quei requisiti che si riferiscono alla qualità e ai percorsi di miglioramento e alle possibili condizioni perché la qualità delle prestazioni in termini non solo di struttura, ma soprattutto di esito e di processo, vengano garantite. 

Per quanto riguarda “la qualificazione e la funzionalità della struttura e dei professionisti”, viene demandato tutto all’atto di indirizzo e di coordinamento del Ministero, che tramite un’apposita Commissione Nazionale per l’Accreditamento, dovrà dare indicazione sui criteri per stabilire i requisiti per l’accreditamento del personale, per l’organizzazione, per la dotazione tecnologica allo scopo di realizzare un’effettiva uguaglianza fra strutture pubbliche e private e garantire un’equità per quanto riguarda le tariffe anche attraverso la formula degli accordi contrattuali. 

La presenza di programmi di MCQ e VRQ in cui è garantita la partecipazione di tutto il personale, prevede di definire i requisiti per la certificazione del suddetto personale. 

Bisognerà, inoltre, trovare forme di partecipazione dei fruitori alla valutazione della funzionalità e all’accessibilità dei servizi. In questo senso, determinante sarà l’utilizzo della Carta dei Servizi per la qualità dei servizi sanitari aziendali attraverso la reale accessibilità e appropriatezza degli stessi e il ruolo attivo dei cittadini.  

Relativamente a “..la valutazione dei volumi di attività e dei risultati finali raggiunti in termini sia clinico-assistenziali che di gradimento”, sottolinea l’importanza della valutazione per quanto riguarda il processo e gli esiti e l’importanza che assumono i L.E.A., le linee guida, i criteri per l’accreditamento. Questi tre elementi di snodo della Riforma-ter che coinvolgono tutti gli operatori, avranno il merito di  influire sui comportamenti professionali e di migliorare i risultati prodotti dalle prestazioni sanitarie erogabili in termini di salute. 

La Commissione Nazionale per l’Accreditamento (CNA) avrà quindi la responsabilità di creare le condizioni per l’accreditamento. L’accreditamento sarà trasversale a tutte le aziende, non sarà più solo un passaggio autorizzativo istituzionale per quanto riguarda gli erogatori privati accreditati e no-profit, ma sarà dato alle strutture pubbliche (aziende sanitarie, aziende ospedaliere) a quelle private (nella doppia possibilità: per il finanziamento e la qualità delle prestazioni) che rispondono a requisiti ulteriori di qualità. La CNA stabilirà i requisiti individuando una sorta di Albo dei fornitori del SSN con cui le regioni e le aziende sanitarie definiscono gli accordi contrattuali (art.8-quater, comma 4, lettera O - Accreditamento Professionale).  

Un punto di caduta del Decreto 229, per quanto riguarda la CNA, è quello legato al contributo che gli verrà dato dalla Federazione Ordini Professionali (in maniera specifica quella dei medici). Su questo bisognerà trovare soluzioni, in modo particolare la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, i Collegi stessi e le Associazioni a livello Nazionale e Regionale, dovranno fare scelte forti sulla necessità di iniziare percorsi per l’accreditamento professionale infermieristico attraverso società scientifiche. L’accreditamento è una sfida per la qualità del SSN e per i professionisti che a partire dalla legge 42 nell’ambito dell’autonomia e della propria competenza, sono in grado di erogare prestazioni di qualità e se ne assumono la responsabilità, certificando le competenze che hanno per poter attuare una buona pratica clinica. 

Quindi, tutto il percorso dell’accreditamento fa da trade union con la Formazione Continua, come elemento nodale della qualità.  

Per la prima volta si dice di quale e che tipo di formazione hanno bisogno i professionisti sanitari. A tal proposito vi sono più testi che rendono compatibile questo aspetto con la 229: la legge 42 (formazione post-base), il CNLL (art.26), il Gruppo di Lavoro del Ministero della Sanità (formazione permanente), l’attività del gruppo Conferenza Stato-Regioni. 

Altro elemento importante è quello che Commissione Nazionale per la Formazione individua gli Ospedali di Formazione. Il CNLL prevede elementi di penalizzazione anche economici per i professionisti che non si sottopongono a formazione. Per le strutture private no-profit e accreditate, l’adempimento da parte del personale di percorsi di formazione continua e crediti formativi, costituiscono requisiti essenziali per ottenere e mantenere l’accreditamento.  

La qualità della formazione per i professionisti è, pertanto, il presupposto della qualità della pratica clinica, dell’accreditamento professionale (certificazione) e dell’accreditamento della struttura sanitaria per erogare le prestazioni . 

Questa riforma invita a riflettere sulle strategie che bisogna adottare per essere al passo con le leggi, che quindi devono diventare strumenti evoluti con cui le istituzioni e i professionisti sanitari devono confrontarsi per assicurare un servizio sanitario pubblico realmente efficiente ed equo.  

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