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Aniarti / Statuto associazione

in vigore dal 1998   

TITOLO I - Denominazione - Sede

Art. 1 - Denominazione

Tra i soggetti che effettuano la professione di Infermieri di Area Critica viene costituita una Associazione Nazionale, con la denominazione: Aniarti

Art. 2 - Sede

La sede dell'Associazione è fissata nella città di residenza del Presidente.

TITOLO II - Oggetto Sociale

Art. 3

L'Associazione al fine di perseguire gli scopi culturali che si propone, ha per oggetto:

-         il promuovere la qualificazione dei soci, il loro aggiornamento, la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;

-         il contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Area Critica attraverso una risposta completa ed adeguata ai bisogni di assistenza infermieristica del cittadino;

-         il coinvolgere e rappresentare gli infermieri dell'Area Critica nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l'organizzazione dei lavoro, i rapporti tra operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e collegi professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale.

TITOLO III - Dei soci

Art. 4

Possono divenire soci tutti coloro che siano infermieri che operino in Area Critica o che si riconoscano nella filosofia della Associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi.

I soci possono essere:

-         soci Ordinari;

-         soci Onorari;

-         soci Sostenitori.

Soci Ordinari:

i soci Ordinari sono coloro i quali, in possesso del requisito di cui al 1° comma, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto.

Soci Onorari:

i soci Onorari sono figure interne o esterne alla professione che abbiano operato nell’interesse dell’Associazione. Vengono proposti dai soci o dal Comitato Direttivo e sono nominati dal Consiglio Nazionale. Essi non hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori:

i soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo infermieri, si riconoscono nella filosofia e negli scopi associativi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non hanno diritto di voto.

Art. 5

I soci Ordinari cessano di far parte dell'Associazione per:

-         dimissioni volontarie;

-         esclusione conseguente ad un comportamento che sia di nocumento all'etica e alla deontologia professionale;

-          il mancato versamento della quota annuale.

L'esclusione può essere decretata dal Consiglio Nazionale, a proprio insindacabile giudizio. Il procedimento di esclusione prevede la denuncia da parte di uno qualsiasi dei soci, in relazione al comportamento indegno tenuto dall' escludendo, comportamento che abbia arrecato nocumento all'etica ed all'immagine dell'Associazione, tenuto conto del codice deontologico professionale e degli scopi dell'Associazione medesima, e sentito l'interessato.

Art. 6

Sono organi dell’Associazione:

-         l’Assemblea Generale dei soci;

-         il Consiglio Nazionale;

-         il Comitato Direttivo;

-         il Presidente;

-         il Vicepresidente;

-         il Tesoriere;

-         il Direttore della rivista ufficiale “SCENARIO”;

-         il Collegio dei Revisori dei conti

 

Art. 7 – Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci.

L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce una volta all’anno, in coincidenza del Congresso, e, su proposta del Comitato Direttivo, decide le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione, e ne approva il bilancio.

La convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dal Comitato Direttivo, per posta ordinaria, almeno 30 giorni prima della data fissata e viene pubblicata sulla rivista “SCENARIO”.

Al di fuori della circostanza precedente, l’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo, oppure che sia richiesto da almeno ¾ dei componenti del Consiglio Nazionale, oppure che sia richiesto da almeno 1/3 dei soci ordinari.

L’assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione dei bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, partecipano al voto solo i soci ordinari. E’ ammesso il voto con delega fino ad un massimo di due per ogni socio ordinario. Il quorum costitutivo viene raggiunto, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega scritta, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci ordinari, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti e/o rappresentati.

La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, viene effettuata dal Comitato Direttivo, per posta ordinaria, almeno 30 giorni prima della data fissata, e viene pubblicata sulla rivista "SCENARIO".  

Art. 8 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito dai rappresentanti regionali eletti dai soci ordinari il cui mandato inizia alla data del Congresso Nazionale dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche. 1 delegati vengono assegnati alle singole regioni secondo il seguente schema:

numero dei soci da   1 a   50 = 1 delegato

numero dei soci da  51 a 100 = 2 delegati

numero dei soci da 101 a 200 = 3 delegati

numero dei soci da 201 a 500 = 4 delegati

numero dei soci oltre        500 = 5 delegati

Per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta. Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti regionali eletti, avverrà in sede di Congresso Nazionale.

Art. 9

Il Consiglio Nazionale si considera insediato appena proclamata l'elezione dei suoi rappresentanti in seno al Congresso Nazionale dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche e viene immediatamente convocato dal Presidente uscente, per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente dei Collegio medesimo.

Il voto sarà segreto.

Art. 10

Le riunioni dei Consiglio Nazionale si tengono almeno tre volte l'anno, dopo la prima, e sono convocate dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei componenti dei Consiglio Nazionale, qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio Nazionale è chiamato a decidere sulla programmazione e sulle scelte dell'Associazione.

In caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso di un componente del Consiglio Nazionale, subentra il primo dei non eletti.

Nell’elezione dei componenti del Comitato Direttivo, ogni membro del Consiglio Nazionale può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti del Comitato Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

Art. 11 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo viene eletto dal Consiglio Nazionale. I suoi membri possono essere scelti tra tutti i soci Aniarti, e faranno parte, di diritto, del Consiglio Nazionale. Se l'eletto nel Comitato Direttivo riveste contestualmente anche la carica di Delegato Regionale, dovrà, a pena di decadenza dal Comitato Direttivo, rassegnare immediatamente le dimissioni da Delegato Regionale.

Il Comitato Direttivo è composto da dieci membri.

Il Comitato Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente del Comitato stesso, che diviene, allo stesso tempo, Presidente del Consiglio Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere, e il Direttore responsabile della rivista ufficiale "SCENARIO". Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno quattro membri qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente.

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Aniarti. Gestisce la programmazione dell'attività, rappresenta l'Associazione, coordina i vari aspetti operativi, formula le proposte per il Consiglio Nazionale, vigila sull'applicazione delle decisioni del Consiglio Nazionale e delle Assemblee Generali, stabilisce le quote annuali di iscrizione, cura i rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità di gestione burocratica e amministrativa.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

In caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso di uno dei componenti del Comitato Direttivo, esso Comitato provvederà alla cooptazione, al proprio interno, del componente medesimo, purché il cooptato faccia parte del Consiglio Nazionale. Il componente cooptato dura in carica sino al prossimo Congresso Nazionale.

Nel caso in cui, per successive cooptazioni, dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo eletti dai membri del Consiglio Nazionale, esso Comitato deve considerarsi decaduto e devesi convocare il Consiglio Nazionale, a cura dei restanti componenti dei Comitato Direttivo, per l'elezione ex novo, dei componenti del Comitato medesimo.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Comitato Direttivo, il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale.

Art. 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o per delega dello stesso.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle operazioni contabili e amministrative autorizzate dal Comitato Direttivo, gestisce su delega del Comitato Direttivo i conti correnti e depositi postali o bancari intestati all'Aniarti e la cassa corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e contabile.

Art. 15 - Direttore della rivista

Il Direttore Responsabile della rivista "SCENARIO", organo ufficiale dell'Aniarti, cura, in armonia con il Comitato Direttivo, le linee editoriali, la progettazione e la scelta delle pubblicazioni. E’ responsabile di tutta l'attività di redazione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da n. 3 membri e provvede all'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio prima che sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, dandone conto all'Assemblea stessa, attraverso una propria relazione.

I suoi componenti vengono eletti dal Consiglio Nazionale all'interno dei propri membri, purché estranei al Comitato Direttivo.

Art. 17

I Delegati Regionali:

-         rappresentano l'Associazione a livello regionale;

-         programmano e gestiscono in accordo con il Comitato Direttivo l'attività associativa nella regione di appartenenza;

-          curano la diffusione della rivista "SCENARIO" e di altro materiale associativo;

-          promuovono le adesioni all'Aniarti.

TITOLO V - Scioglimento e liquidazione

Art. 18

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea Ordinaria dei soci stabilirà le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione. Il liquidatore od i liquidatori compiranno tutti gli atti necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore od i liquidatori redigeranno un rendiconto finale da sottoporre all'Assemblea dei soci Ordinari e ripartiranno l'eventuale residuo tra i soci stessi.

TITOLO VI - Disposizioni varie

Art. 19

Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate al Presidente non meno di sei mesi prima dell'Assemblea Generale da almeno 1/5 dei soci o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale o del Comitato Direttivo.

Le proposte di modifica allo Statuto andranno presentate ai soci almeno tre mesi prima dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Art. 20

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di rinviare ad appositi regolamenti alcuni aspetti dell'attività associativa.

Art. 21

Tutte le cariche associative hanno durata triennale.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 22 L'Associazione non ha fini di lucro.

TITOLO VII - Clausola compromissoria

Art. 23

Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in dipendenza dei presente Statuto, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due. In mancanza di accordo, il terzo arbitro sarà il Presidente del Collegio dei Revisori.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alla parte interessata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando contestualmente il proprio arbitro. Nei 20 giorni successivi la controparte indicherà il proprio arbitro.

In caso di difetto di indicazione del proprio arbitro, la medesima parte si intenderà soccombente.

Il Collegio Arbitrale avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più ampie facoltà di istruttoria, delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato.

Art. 24

Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.